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LA GIURISPRUDENZA

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Il Garante della privacy

SOMMARIO TEMATICHE:

La Commissione di garanzia sullo sciopero
ANZIANITA' PREGRESSA
ASSUNZIONI
ATTIVITA' ANTISINDACALE
COLLEGIO DI CONCILIAZIONE
COMANDANTE DEL CORPO
COMANDO O DISTACCO
COMMISSIONI DI GARA
CONCILIAZIONE
CONCORSI 
CONTRATTI
CONTRIBUTI ASSICURATIVI
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
CREDITO DEL LAVORATORE
DANNO BIOLOGICO
DANNO PROFESSIONALE
DEMANSIONAMENTO
DIMISSIONI
DIRITTO DI ACCESSO
DIRITTO ACQUISITO
DIVISA
DISCIPLINARE
FERIE
FONDI
GIURISDIZIONE
INFORTUNIO SUL LAVORO
INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI
LAVORO STRAORDINARIO
LICENZIAMENTO
MALATTIE PROFESSIONALI
MANSIONE SUPERIORE
MATERNITA'
MOBBING
MOLESTIE SESSUALI
NOTE DI QUALIFICA
NOTIFICHE
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
PART TIME
PATERNITA'
PATTEGGIAMENTO 
PENSIONE
PERIODO DI PROVA
PRIVACY
PROCESSO DEL LAVORO
PROMOZIONI
PROVENTI ART. 208 CdS
RAPPORTO DI LAVORO
RESPONSABILITA' ECONOMICA
RETRIBUZIONE
RIPOSO SETTIMANALE
SANZIONI DISCIPLINARI
T.F.R. - Trattamento di Fine Rapporto
TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE
TRASFERTA
TRATTATIVE SINDACALI
TRATTENUTE FISCALI
VISITA DOMICILIARE DI CONTROLLO

TEMATICA

DESCRIZIONE

ANZIANITA' PREGRESSA

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L'atto con il quale la p.a. procede alla valutazione dei servizi precedentemente prestati (talora previa una qualificazione giuridica di detti servizi) per determinare la nuova posizione retributiva di ciascun dipendente ha natura provvedimentale in quanto costitutivo del nuovo inquadramento economico e concorre a stabilire, con l'atto di inquadramento nella nuova qualifica funzionale, la nuova posizione giuridico-economica del dipendente.  

Il dipendente, che pretenda un trattamento diverso, ritenendosi leso dai criteri utilizzati dall'amministrazione per la valutazione dell'anzianita' pregressa, e' tenuto ad impugnare l'atto che lo riguarda nel termine di decadenza decorrente dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge n.1034/71.

(Cons. di Stato, sez. V, 4 febbraio 2002, n. 626; Pres. ff. Allegretta; Est. Marchitiello)

ASSUNZIONI

 

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Indetto un concorso per la copertura di posti di vigile urbano con un bando prescrivente il semplice requisito generale della “sana e robusta costituzione fisica”, in luogo dei più rigorosi requisiti di idoneità fisica contemplati dal locale regolamento di polizia municipale – che prevedeva al riguardo, tuttavia, delle verifiche da effettuarsi prima, e non dopo, le prove concorsuali – all’amministrazione è preclusa la possibilità di pretendere nei concorrenti ormai utilmente collocatisi nella graduatoria finale il possesso dei requisiti di idoneità fisica più selettivi. (TAR LAZIO – Sezione II-bis, sentenza 18 novembre 1998 n.1886)

ATTIVITA' ANTISINDACALE

 

LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI NON POSSONO CHIEDERE TAVOLI SEPARATI DI TRATTATIVA SE LE SEGRETERIE NAZIONALI HANNO DECISO CHE IL NEGOZIATO DEVE ESSERE CONDOTTO CONGIUNTAMENTE – Devono attenersi agli indirizzi di politica generale (Cassazione Sezione Lavoro n. 2857 del 14 febbraio 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri).

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Il Tribunale di Bolzano, sez. lavoro sent. 22-3-2000 ha ritenuto illegittimo il trasferimento di un rappresentante sindacale senza il nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza, condannando il datore di lavoro per lesione dei diritti sindacali.

Il Tribunale ha affermato il principio che è illegittimo un tale trasferimento anche se il dipendente è vincitore di un concorso interno per la qualifica superiore e/o da meno di un anno non ricopre più l’incarico di rappresentante sindacale, ritenendo che la legge 300/70 (art.22) ha inteso tutelare il dipendente  (ex-dirigente sindacale) da eventuali ritorsioni della parte datoriale anche per il tempo (un anno) immediatamente successivo a quello dell’incarico sindacale medesimo.

 

ANCHE I RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI NON FIRMATARI DI CCNL DI PUBBLICI IMPIEGATI HANNO DIRITTO ALL’ASPETTATIVA NON RETRIBUITA SE CHIAMATI A RICOPRIRE CARICHE PROVINCIALI E NAZIONALIIn base all’art. 31 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 15135 del 5 agosto 2004, Pres. Mattone, Rel. D’Agostino).
 

E’ antisindacale il comportamento del datore di lavoro (nella specie il Comune di Milano) che abbia disposto modifiche dell’articolazione dell’orario di lavoro senza preventivamente consultare e fornire informazioni alle OO.SS. ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 e 17 Ccnl Enti Locali del 15/3/95, nonché dell’art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 (Pret. Milano 16/1/99, est. Vitali)

LA MANCATA INFORMAZIONE DEL SINDACATO IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLO STRAORDINARIO COSTITUISCE COMPORTAMENTO ANTISINDACALE – Reprimibile in base all’art. 28 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 16976 del 11 novembre 2003, Pres. Senese,  Rel. Foglia).
La contestazione disciplinare non ancora sfociata in un provvedimento disciplinare costituisce condotta antisindacale qualora si configuri come uno strumento intimidatorio, diretto a ostacolare lo svolgimento dell'attività sindacale (Trib. Milano 3 febbraio 2000 (decr.), est. Salmeri)
Costituisce comportamento antisindacale il trasferimento del dipendente dirigente della Rsu, disposto dal datore di lavoro senza il preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale (Trib. Milano 21 ottobre 1999, decr.)
Anche se il trasferimento di un rappresentante sindacale da un ufficio ad un altro non richiede il preventivo nulla osta della organizzazione sindacale, esso è illegittimo ove risulti che non corrisponde ad un apprezzabile interesse dell’Amministrazione (Trib. di Udine – Decreto 28/10/02 n. 4).
  E’ antisindacale il comportamento della PA che non fornisca alle organizzazioni sindacali le informazioni preventive in ordine a provvedimenti che incidano sull’organizzazione del lavoro e sulla mobilità interna dei dipendenti, così come previsto dall’art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 e dall’art. 7 del Ccnl (Pret. Agrigento 4/5/99 (decr.), est. Occhipinti)
 

E’ antisindacale il comportamento del datore di lavoro (nella specie il Comune di Milano) che abbia disposto modifiche dell’articolazione dell’orario di lavoro senza preventivamente consultare e fornire informazioni alle OO.SS. ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 e 17 Ccnl Enti Locali del 15/3/95, nonché dell’art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 (Pret. Milano 16/1/99, est. Vitali)

  E' antisindacale la sanzione inflitta dal datore di lavoro senza aver raccolto le giustificazioni offerte dal lavoratore per il tramite del rappresentante sindacale ex art. 7 SL (Pret. Legnano 3/11/94, est. Ravazzoni)
  È antisindacale il comportamento della PA che non fornisca alle organizzazioni sindacali le informazioni preventive in ordine alla mobilità interna dei dipendenti, così come previsto dall’art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 e dall’art. 7 del Ccnl degli Enti Locali (Pret. Milano 2/9/97, est. Vitali)
  E’ antisindacale il comportamento della PA che non fornisca alle organizzazioni sindacali le informazioni preventive in ordine a provvedimenti che incidano sull’organizzazione del lavoro e sulla mobilità interna dei dipendenti, così come previsto dall’art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 e dall’art. 7 del Ccnl (Pret. Agrigento 4/5/99 (decr.), est. Occhipinti)
 

E’ antisindacale il comportamento del datore di lavoro (nella specie il Comune di Milano) che abbia disposto modifiche dell’articolazione dell’orario di lavoro senza preventivamente consultare e fornire informazioni alle OO.SS. ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 e 17 Ccnl Enti Locali del 15/3/95, nonché dell’art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 (Pret. Milano 16/1/99, est. Vitali)

  E' antisindacale la sanzione inflitta dal datore di lavoro senza aver raccolto le giustificazioni offerte dal lavoratore per il tramite del rappresentante sindacale ex art. 7 SL (Pret. Legnano 3/11/94, est. Ravazzoni)
  È antisindacale il comportamento della PA che non fornisca alle organizzazioni sindacali le informazioni preventive in ordine alla mobilità interna dei dipendenti, così come previsto dall’art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 e dall’art. 7 del Ccnl degli Enti Locali (Pret. Milano 2/9/97, est. Vitali)
COLLEGIO DI CONCILIAZIONE L'art. 69 bis, 4° comma, D. Lgs. 3/2/93 n. 29 - a norma del quale l'Amministrazione deve nominare il proprio rappresentate nel collegio di conciliazione "qualora non accolga la richiesta del dipendente" - non comporta che in caso di mancata nomina e di conseguente impossibilità di costituzione del collegio, la richiesta del dipendente debba intendersi tacitamente accolta (Trib. Milano 12 maggio 2000, est. Salmeri)

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E' antisindacale la sanzione inflitta dal datore di lavoro senza aver raccolto le giustificazioni offerte dal lavoratore per il tramite del rappresentante sindacale ex art. 7 SL (Pret. Legnano 3/11/94, est. Ravazzoni)
  È antisindacale il comportamento della PA che non fornisca alle organizzazioni sindacali le informazioni preventive in ordine alla mobilità interna dei dipendenti, così come previsto dall’art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 e dall’art. 7 del Ccnl degli Enti Locali (Pret. Milano 2/9/97, est. Vitali)
COMANDANTE DEL CORPO

 

 

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Vietata l’interposizione tra comandante e sindaco L’art. 51 della L. 142/90 non ha prodotto l’implicita abrogazione, per incompatibilità, dell’articolo 9 della legge 65/86, secondo il quale il comandante è responsabile verso il Sindaco della disciplina e dell’impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo.Il Sindaco non può delegare al dirigente del settore le proprie funzioni di direttiva e vigilanza nei confronti del Comandante della polizia municipale.Il Comandante è tenuto ad osservare le direttive impartite dal dirigente per il coordinamento dell’attività di polizia municipale con quelle svolte dagli altri servizi del settore. L’inserimento di un corpo (o servizio) di polizia municipale all’interno di un settore dell’amministrazione comunale non basta a costituire una rigida subordinazione gerarchica tra il dirigente del settore ed il comandante nella perdurante vigenza delle disposizioni prima considerate, che non possono certo ritenersi per ciò solo abrogate e superate.L’inclusione del Corpo nel primo settore ha allora ben più limitati effetti: il comandante è cioè soltanto “tenuto ad osservare le direttive che il dirigente potrà impartire per il necessario coordinamento dell’attività di polizia municipale con quelle svolte dagli altri servizi del settore” in relazione “alle possibili interferenze e concessioni che tale attività può avere con le diverse funzioni”. (T.A.R. Veneto, sex. II, 19-3-1998 n. 868; Pres. Trivellato, Est. Gabbricci, Ric. Federico Collutti e. Comune di Jesolo.) 

Il Comandante dei Vigili Urbani non può essere trasferito ad altre funzioni all'interno dello stesso Ente, pertanto la Corte d'Appello di Roma, con sentenza dell'8/11/2001 n.cron.9586/01 ne ha disposto il reintegro e condannato il Comune a pagare i danni subiti allo stesso Comandante.

L’ affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di polizia municipale al segretario comunale è illegittimo se è istituito il corpo di polizia municipale in quanto il comandante, per legge, né è il responsabile e risponde direttamente al sindaco.(Corte d’Appello dell’ Aquila, 5 agosto 2003)

COMANDO O DISTACCO

Il "comando" o "distacco" di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto, destinatario delle prestazioni lavorative, è configurabile quando sussiste l'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, la temporaneità del distacco (intesa non come brevità, ma come " non definitività")e le permanenza, in capo al datore di lavoro distaccante, sia del potere direttivo (eventualmente delegabile al distaccatario), sia del potere di determinare la cessazione del distacco; ai fini della legittimità del distacco non vi è, invece, necessità né di una previsione contrattuale che lo autorizzi, né dell'assenso preventivo del lavoratore interessato, che esegue la sua prestazione altrove in osservanza del dovere di obbedienza di cui all'art. 2104 c.c. (Cass. 7/11/00, n. 14458, pres. Amirante)

 

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L'invio di propri dipendenti, fin dall'assunzione a tempo indeterminato, da parte di una cooperativa configura un comando o distacco lecito e non contravviene al divieto di interposizione posto dall'art. 1, l. n. 1369/60, se in capo al distaccante esiste e persiste un interesse di natura anche non economica, ma solidaristica (fattispecie relativa al distacco di tre dipendenti a favore del patronato ACLI da parte di una cooperativa promossa dalla sezione provinciale delle ACLI) (Cass. 17/1/00, n. 594, pres. Santojanni, est. Guglielmucci)

  Il provvedimento di comando e di cessazione disposto presso una diversa P.A. ha natura ampiamente discrezionale (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Sentenza 8 gennaio 2003 n.3680).  
COMMISSIONI DI GARA La presidenza delle commissioni di gara e di concorso va attribuita ai dirigenti o, in assenza di dirigenti ai responsabili di uffici e servizi (Cons. Stato sez. V n. 5603 del 24/10/2001) 
CONCILIAZIONE PER OTTENERE L’ANNULLAMENTO DI UNA CONCILIAZIONE FIRMATA IN SEDE SINDACALE IL LAVORATORE DEVE PROVARE CHE IL SUO RAPPRESENTANTE ABBIA SVOLTO IL RUOLO DI “CONVITATO DI PIETRA” – La presenza del sindacalista, risultante dal verbale, fa presumere che egli abbia prestato un’effettiva assistenza (Cassazione Sezione Lavoro n. 12858 del 3 settembre 2003, Pres. Senese, Rel. Vigolo).
CONCORSI

Fissazione dei criteri di massima nei concorsi: Deve riconoscersi natura e valore di ordine generale al principio che esige, nella materia concorsuale, la predeterminazione dei criteri di massima che consentano di risalire al procedimento logico seguito dalla commissione giudicatrice nell’esprimere il giudizio tecnico discrezionale sulle prove di esame, oltretutto sulla considerazione che gli ordinamenti locali non si sottraggono, neppure se a rilevantissimo grado di autonomia, alle regole di ordine generale che costituiscono corollario dei principi costituzionali di  imparzialità e la correttezza.(Consiglio di Stato, sez. V – n.6575/04Reg.Dec. 12 ottobre 2004)

LE CONTROVERSIE SULL’ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEL PUBBLICO IMPIEGO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI RIENTRANO NELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIOSi tratta di atti di gestione (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 14529 del 29 settembre 2003, Pres. Corona, Rel. Evangelista).
Un Bando di concorso a posti di pubblico impiego, quale lex specialis della procedura, può contenere prescrizioni discrezionalmente individuate dall’Amministrazione, ma queste, oltre a non essere  contrarie a disposizioni normative, non devono essere intrinsecamente illogiche, anche sotto il profilo della superfluità, della inutilità e, occorre aggiungere, dell’esagerata gravosità e, in particolare, sull’illegittimità di una clausola del bando che per i vigili urbani prevede il possesso di una vista superiore a quella richiesta per il reclutamento dei poliziotti (Cons. Stato, SEZ. V – Sentenza 2 dicembre 2002 N. 6606/02)
Le domande di risarcimento del danno per irregolarità nei concorsi per l’assunzione di pubblici impiegati devono essere proposte davanti al giudice amministrativo – Eliminati gli inconvenienti propri della doppia giurisdizione (Cassazione Sezioni Unite Civili n.  10180 del 26 maggio 2004, Pres. Criscuolo, Rel. Vidiri). 
I CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLA GIURISDIZIONE FRA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO E GIUDICE DEL LAVORO IN MATERIA DI CONCORSI BANDITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Per assunzioni e promozioni (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 10183 del 26 maggio 2004, Pres. Giustiniani, Rel. Evangelista).
 La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 10183 del 26 maggio 2004, Pres. Giustiniani, Rel. Evangelista) con ampia motivazione, nella quale ha ripercorso l’evoluzione del suo orientamento giurisprudenziale in materia, ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo. Essa ha ricordato che, inizialmente, l’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è stato interpretato nel senso che spettasse al giudice amministrativo la giurisdizione nelle controversie relative ai concorsi per assunzione e non su quelle concernenti i concorsi per le promozioni. Successivamente le Sezioni Unite con sentenza n. 15403 del 2003 hanno affermato il principio secondo cui, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l’accesso del personale dipendente ad un’area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata, ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni.  Le Sezioni Unite hanno cioè affermato che il quarto comma dell’articolo 63 decreto legislativo n. 165 del 2001, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni”, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore; il termine “assunzione”, d’altra parte, deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l’accesso nell’area superiore di personale interno od esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica. Dopo questa fondamentale decisione – ha affermato la Corte – i principi da applicarsi in materia sono i seguenti: a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell’ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni, secondo il criterio di riparto originario); c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area ad un’altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura all’esterno; d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area. Il caso in esame – ha affermato la Corte – è riconducibile all’ipotesi sub c) trattandosi di procedura selettiva attivata per attribuzione di una superiore posizione di lavoro, assegnata ad area contrattuale diversa da quella nella quale è inserita la posizione legittimante la partecipazione alla selezione stessa; invero trattasi di accesso alla categoria “dirigenziale”, con concorso al quale sono legittimati i dipendenti che abbiano la sopra indicata anzianità di servizio nella diversa categoria “direttiva”. L’autonomia dell’area contrattuale dei dirigenti – ha osservato la Corte – è espressamente prevista dall’art. 40, secondo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed è coerente conseguenza del peculiare assetto conferito, rispetto ad ogni altra categoria di dipendenti, alla dirigenza del contesto della così detta privatizzazione del pubblico impiego. In conclusione – ha affermato la Corte – deve dichiararsi la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria amministrativa. La riserva di giurisdizione amministrativa concernente le controversie in tema di procedure selettive per l’assunzione contemplate dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 – ha peraltro precisato la Corte – è da intendere riferita alla giurisdizione generale di legittimità; la tesi del carattere esclusivo è smentita, in primo luogo, dal non  equivoco tenore letterale della norma di previsione, la quale nello stabilire che le controversie in questione “restano” devolute a codesta giurisdizione, esplicitamente richiama, con tale locuzione, il regime previdente, che notoriamente era quello della giurisdizione generale di legittimità relativamente alla “materia concorsuale”, estranea per definizione all’esistenza del rapporto. Inoltre, la seconda parte del quarto comma dell’art. 63 del d.lgs. n. 161 del 2001, rende assolutamente ineludibile questa valenza dell’indicata locuzione, poiché espressamente vi contrappone la menzione della portata “esclusiva” della giurisdizione amministrativa sui rapporti di lavoro non contrattualizzati. Infine – ha affermato la Corte – deve tenersi presente che è principio fondamentale nel nostro ordinamento che agli organi di giustizia amministrativa compete, di norma, la tutela degli interessi legittimi e solo in casi particolari quella dei diritti soggettivi, che è, invece, assicurata in via generale dal giudice ordinario (artt. 103  e 113), cui è conferito il potere, nei giudizi promossi contro la pubblica amministrazione, di disapplicare gli atti illegittimi da questa emanati; un tale assetto costituzionale della giurisdizione necessariamente costituisce la chiave di lettura di qualsivoglia disposizione che, disciplinando la giurisdizione in determinate materie, non contenga un’espressa attribuzione di queste alla giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo.

 Lo scrutinio dei candidati ad una promozione va eseguito in base a criteri oggettivi – deve essere prestabilito il “peso” dei vari requisiti (cassazione sezione lavoro n. 11127 dell’11 giugno 2004, pres. mileo, rel. cuoco).

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Le controversie in materia di concorsi interni per pubblici impiegati devono essere decise dal giudice ordinario – Si tratta di atti di gestione del rapporto di lavoro  (Cass. sezioni Unite Civili n. 15602 del 10/12/01)

Lo scorrimento della graduatoria dei vincitori di un concorso deve essere utilizzato dalla pubblica amministrazione solo se decida di coprire mediante assunzione il posto resosi vacante - essa ha la facoltà di utilizzare personale già in servizio (Cassazione Sezione Llavoro n. 3252 del 5 marzo 2003, pres. Sciarelli, rel. Putaturo Donati v.).
Le domande di risarcimento del danno per irregolarità nei concorsi per l’assunzione di pubblici impiegati devono essere proposte davanti al giudice amministrativo – Eliminati gli inconvenienti propri della doppia giurisdizione -  (Cassazione Sezioni Unite Civili n.  10180 del 26 maggio 2004, Pres. Criscuolo, Rel. Vidiri). 
I Comuni devono selezionare i lavoratori da assumere fra gli iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità in possesso della professionalità richiesta - Per le qualifiche non richiedenti un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo (Cassazione Sezione Lavoro n. 3254 del 5 marzo 2003, Pres. Mileo, Rel. Picone)
INVERSIONE DI ROTTA DELLA SUPREMA CORTE IN MATERIA DI CONCORSI INTERNI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Affermata la giurisdizione del giudice amministrativo (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 15403 del 15 ottobre 2003, Pres. Carbone, Rel. Prestipino).     Il ripensamento della Suprema Corte è stato motivato con riferimento alla giurisprudenza, in materia, della Corte Costituzionale che, in particolare con le sentenze n. 1 del 1999, n. 194 del 2002, n. 218 del 2002 e n. 373 del 2002 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di varie disposizioni di legge (alcune delle quali relative ai corsi-concorso per la riqualificazione del personale del Ministero delle Finanze: art. 3, commi, 205, 206 e 207 l. 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni) nella parte in cui le stesse prevedevano il passaggio a fasce funzionali superiori "in deroga alla regola del pubblico concorso" o comunque non prevedevano "alcun criterio selettivo", ovvero riservavano, esclusivamente o in maniera ritenuta eccessiva, al personale interno l'accesso alla qualifica superiore. La stessa Corte Costituzionale ha sottolineato che la previsione non già di un concorso pubblico con riserva dei posti, bensì di un concorso interno, in quanto riservato ai dipendenti dell'amministrazione per una percentuale dei posti disponibili particolarmente elevata, appare irragionevole e si pone in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione (sentenze 4 gennaio 1999 n. 1, 16 maggio 2002 n. 194, 29 maggio 2002 n. 218 e 23 luglio 2002 n. 373). A tali principi – ha osservato la Cassazione – si è ispirata la medesima Corte Costituzionale nel motivare l'ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2001, con la quale è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni (ora art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165). In tale ordinanza la Corte, nel fornire la sua interpretazione della norma di legge, ha affermato che la procedura selettiva diretta all'accesso ad una qualifica superiore - e riservata sia al personale interno all'amministrazione, sia a candidati esterni - integra "una vera e propria procedura concorsuale di assunzione nella qualifica indicata nel bando".
            Alla luce dell'intero quadro normativo, come deriva, soprattutto, dalle sentenze della Corte Costituzionale che si sono succedute nel tempo – ha affermato la Suprema Corte – il precedente indirizzo giurisprudenziale deve essere sottoposto ad una necessaria rimeditazione. Deve infatti applicarsi il principio secondo cui, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'accesso del personale dipendente ad un'area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni. Pertanto deve ritenersi – ha osservato la Corte – che il quarto comma dell'art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo "le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", faccia riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore; il termine "assunzione", d'altra parte, deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all'ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l'accesso nell'area superiore di personale interno od esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica. Nel caso in esame – ha rilevato la Corte – il concorso al quale ha partecipato Guido G. riguarda l'accesso ad uno dei novecenovantanove posti della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo; pertanto, trattandosi di un'area diversa (superiore) a quella di appartenenza dei candidati interni ed essendo stata dal G. denunciata l'illegittimità della graduatoria e non già un atto a questa successivo, la controversia deve essere decisa dal giudice amministrativo. Pertanto le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, cassando senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Firenze.

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SPETTA AL GIUDICE DEL LAVORO LA DECISIONE SULLE CONTROVERSIE DETERMINATE DA IRREGOLARITA’ NELLA GESTIONE DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PER PROMOZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Quando non si contesta la legittimità della procedura concorsuale (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 1989 del 3 febbraio 2004, Pres. Grieco, Rel. Vidiri).
La giurisdizione del giudice amministrativo – ha affermato la Corte – va riconosciuta in tutti i casi in cui la controversia investa la singole procedure concorsuali o tenda ad inficiare la graduatoria disconoscendone la legittimità e chiedendone la modifica, mentre deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario allorquando si agisca sul presupposto della definitività della graduatoria permanente e quindi, senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso e il relativo atto finale, si faccia valere il diritto alla nomina alla qualifica superiore contestando specificamente l’utilizzazione che viene fatta della graduatoria permanente in base a circostanze successive all’esaurimento del concorso. La Suprema Corte ha precisato che questa decisione concerne una questione del tutto diversa da quella presa in esame dalla sentenza delle Sezioni Unite 15.10.2003 n. 15403 (sentenza del rigo precedente) relativa alle procedure concorsuali per le promozioni. Nel caso in esame – ha rilevato la Suprema Corte – la lavoratrice rivendica una posizione di diritto soggettivo alla nomina nei ruoli di assistente amministrativo, non chiedendo l’annullamento del concorso o della graduatoria finale, ma basando la sua domanda su circostanze fattuali successive, addebitando in particolare al Ministero dell’Istruzione e al Provveditore agli Studi di aver fatto malgoverno della graduatoria permanente.
Le indagini per la diagnosi psicologica nei contesti produttivi e dei servizi costituiscono attività riservata alla professione di psicologo, in caso di violazione il consulente non iscritto all'albo può essere condannato a pena detentiva e al risarcimento delle parti civili (Trib. monocratico di Milano 28-5-03) - Pertanto le indagini sul profilo psicologico negli interventi di selezione del personale e di valutazione delle risorse umane, attuata con personale interno o esterno, deve essere attuata da professionisti iscritti all'albo degli psicologi
CONTRIBUTI ASSICURATIVI

 

 

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Secondo la Suprema Corte, le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione di obblighi del datore di lavoro hanno natura contributiva assicurativa previdenziale solo se appartenenti alla natura retributiva che sarebbe comunque spettata al lavoratore.Da ciò ne deriva, ad esempio,  che non sono soggette ad imposizione contributiva; le indennità dovute al lavoratore in casi di licenziamento illegittimo; le somme spettanti ai sensi dell’art. 18 L. 300/70 e succve modni qualora il lavoratore scelga di non essere reintegrato nell’azienda che lo ha illegittimamente licenziato; il danno biologico spettante al lavoratore a seguito di inosservanze da parte del datore di lavoro; il danno da molestie sessuali; il danno da demansionamento patito dal lavoratore conseguente all’inosservanza da parte del datore di lavoro dell’obbligo, sancito dall’art. 2103 c.c. di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti a quelle da ultimo svolte. (Cass. civile n.11148 del 6/10/1999 – Pres. Trezza – Est. Picone – P.M. Cinque)

Per un dipendente comunale addetto all’ufficio stampa i contributi previdenziali devono essere versati all’inpgi, in caso di iscrizione all’albo professionale e di applicazione del cnlg – l’istituto non ha l’onere di provare l’effettivo svolgimento di attività giornalistica (cassazione sezione lavoro n. 11944 del 26 giugno 2004, pres. ciciretti, rel. de luca)
CONTRATTI 

INDIVIDUALI, COLLETTIVI e di FORMAZIONE

 

 

 

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Il principio della parità di trattamento non opera nelle materie riservate all’autonomia collettiva – Neanche per effetto delle regole di correttezza e buona fede: La massima della  sentenza n. 4570/96 così recita: “Non esiste un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento, essendo, al contrario, legislativamente prevista come possibile una situazione di disparità di trattamento dall’art. 2077, secondo comma, cod. civ., il quale, nell’imporre la sostituzione con le norme collettive delle clausole difformi contenute nei contratti individuali salvo che tali clausole siano più favorevoli al lavoratore, prevede di fatto un allineamento dei contratti individuali di lavoro alla disciplina collettiva non in tutti i casi, ma solo in quelli in cui il contratto individuale di lavoro contenga disposizioni meno favorevoli per il lavoratore. Con riferimento alle disparità di trattamento che si verificano, ad opera del datore di lavoro, nel corso del rapporto, l’attribuzione ingiustificata ad un lavoratore di un determinato beneficio non può costituire titolo per attribuire al lavoratore che si trovi nell’identica posizione un diritto ad ottenere lo stesso beneficio, né può determinare l’insorgenza di un danno risarcibile, poiché questo, postulando la lesione di un diritto, non è configurabile laddove esso non sussiste; né il suddetto diritto può derivare dalla violazione del criterio di ragionevolezza, atteso che le clausole generali di correttezza e buona fede, che costituiscono il tramite per un controllo di ragionevolezza sugli atti di autonomia negoziale, possono operare solo all’interno del rapporto – consentendo al giudice di accertare che l’adempimento di un obbligo, contrattualmente assunto o legislativamente imposto, avvenga avendo come punto di riferimento i valori espressi nel rapporto medesimo e nella contrattazione collettiva – e non possono essere quindi utilizzate in relazione a comportamenti esterni, e cioè adottati dal datore di lavoro nell’ambito di rapporti di lavoro diversi. Infine non è configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro qualora esso, pur determinando una disparità di trattamento fra i lavoratori, costituisca corretto adempimento di una norma collettiva, che, in forza dell’art. 2070, secondo comma, cod. civ., sia entrata a far parte del rapporto individuale di lavoro dei soggetti beneficiari e che, in quanto atto di esercizio dell’autonomia collettiva, si sottrae ad ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziario”. La giurisprudenza successiva della Corte ha riaffermato i principi esposti dalla decisione n. 4570 del 1996, condividendone le argomentazioni (Cass. 5 ottobre 1998 n. 9867; 24 ottobre 1998 n. 10598; 7 gennaio 1999 n. 62; 25 settembre 1999 n. 10581; 5 maggio 2000 n. 5623; 19 giugno 2001 n. 8296; 8 gennaio 2002 n. 132) (Cassazione Sezione Lavoro n. 18418 del 2 dicembre 2003, Pres. Mattone, Rel. Celentano).
I contratti aziendali di lavoro non si applicano ai lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali che non li hanno firmati – E che non li accettano - La tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e, talora, l’inscindibilità della disciplina che ne risulta creata concorrono a giustificare, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (sentenze n. 4218/2002, n. 17674/2002, n. 5953/99), l’efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali ovvero la loro applicabilità nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti. Tale esigenza va tuttavia conciliata, da un lato, con il limite invalicabile dei principi fondamentali di libertà – di organizzazione e attività – sindacale (di cui al primo comma dell’art. 39 Cost.) e, dall’altro, collocata nel nostro sistema giuridico  (segnatamente, di diritto sindacale), che resta fondato, esclusivamente, su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale, e non già legale o istituzionale, delle organizzazioni sindacali (vedi, per tutte, Cass. n. 1403/90, nonché 537/87, 6306/86, 4280/82). Il prospettato conflitto – tra esigenze, certamente meritevoli di tutela (o, comunque, di considerazione), principi fondamentali e sistema giuridico – può trovare, tuttavia, coerente composizione. La efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali, nel senso sopra precisato, può essere, bensì, confermata – come regola di carattere generale, in funzione delle esigenze che ne risultano perseguite (tutela di interessi collettivi, appunto, e inscindibilità della disciplina) – ferma restandone, tuttavia, la eccezione (in ossequio al principio di libertà sindacale ed in coerenza con il nostro sistema giuridico) che la stessa efficacia non può essere estesa, tuttavia, a quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale, diversa da quella che ha stipulato l’accordo aziendale, ne condividano l’esplicito dissenso, dall’accordo medesimo, e potrebbero, addirittura, risultare vincolati da un accordo aziendale separato (Cassazione Sezione Lavoro n. 10353 del 28 maggio 2004, Pres. Sciarelli, Rel. De Luca).
Per un dipendente comunale addetto all’ufficio stampa i contributi previdenziali devono essere versati all’inpgi, in caso di iscrizione all’albo professionale e di applicazione del cnlg – l’istituto non ha l’onere di provare l’effettivo svolgimento di attività giornalistica (cassazione sezione lavoro n. 11944 del 26 giugno 2004, pres. ciciretti, rel. de luca)
Nella prassi sindacale le “ipotesi di accordo” possono costituire l’espressione di un’effettiva volontà contrattuale – In altri casi esse rappresentano la documentazione dello stato raggiunto dalle trattative (Cassazione Sezione Lavoro n. 11464 del 19 giugno 2004, Pres. Mattone, Rel. Toffoli).
Il contratto di formazione e lavoro non è legittimo se la persona assunta è già in possesso della professionalità che dovrebbe conseguire – Per mancanza della causa formativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 19846 del 4 ottobre 2004, Pres. Mercurio, Rel. Celentano)
CORPO POLIZIA MUNICIPALE Divieto di trasformazione dei Corpi in Istituzioni (Cons. Stato)

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Il provvedimento costitutivo del Corpo Polizia Municipale non può essere ammesso a revisione e pertanto non si può procedere allo scioglimento del Corpo quand'anche il numero degli addetti alla Polizia Municipale risulti essere inferiore a sette (Consiglio di Stato - Sezione V, decisione del 28 aprile 1995 n.623)
CREDITO DEL LAVORATORE IL CREDITO DEL LAVORATORE SUBORDINATO PER RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEMANSIONAMENTO VA RICONOSCIUTO IL PRIVILEGIO GENERALE SUI MOBILI – Tutela della personalità (Corte Costituzionale n. 113 del 6 aprile 2004, Pres. Zagrebelsky, Red. Amirante).
          Albano G. ha ottenuto dal giudice del lavoro la condanna della s.p.a. Govoni Sim Bianca, di cui era stato dipendente, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da demansionamento. Questo suo credito è però rimasto insoddisfatto perché l’azienda è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ferrara. Il lavoratore ha chiesto l’ammissione in via privilegiata del credito al passivo del fallimento in base all’art. 2751 bis, numero 1, del codice civile, secondo cui “hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile, nonché il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro”.
          Il giudice delegato ha ammesso il credito al passivo in via chirografaria, negando il privilegio perché non previsto dall’art. 2571 bis c.c. per il risarcimento del danno da demansionamento. Il lavoratore ha impugnato la decisione proponendo opposizione allo stato passivo. Nel giudizio che ne è seguito il Tribunale di Ferrara, con ordinanza del gennaio 2003 ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza) la questione di legittimità costituzionale parziale dell’art. 2751 bis n. 1 cod. civ.
          La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione e con sentenza n. 113 del 6 aprile 2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751 bis n. 1 cod. civ. nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro.
          La Corte ha richiamato le sue sentenze n. 326 del 1983 e n. 220 del 2002 con le quali è stato esteso il privilegio ai crediti del lavoratore per risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi e per infortuni sul lavoro.
          L’articolo 2103 cod. civ., nel testo sostituito dall’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 – ha ricordato la Corte – stabilisce nella prima parte del primo comma che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte.
          Nell’elaborazione dei giudici ordinari – ha rilevato la Corte – è incontroverso che dalla violazione da parte del datore dell’obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni cui ha diritto possono derivare a quest’ultimo danni di vario genere: danni a quel complesso di capacità e di attitudini che viene definito con il termine professionalità, con conseguente compromissione delle aspettative di miglioramenti all’interno o all’esterno dell’azienda; danni alla persona ed alla sua dignità, particolarmente gravi nell’ipotesi, non di scuola, in cui la mancata adibizione del lavoratore alle mansioni cui ha diritto si concretizza nella mancanza di qualsiasi prestazione, sicché egli riceve la retribuzione senza fornire alcun corrispettivo; danni alla salute psichica e fisica. L’attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle a lui spettanti o il mancato affidamento di qualsiasi mansione – situazioni in cui si risolve la violazione dell’articolo 2103 cod. civ. (c.d. demansionamento) – può comportare pertanto, come nelle ipotesi esaminate dalle sentenze n. 326 del 1983 e n. 220 del 2002, anche la violazione dell’art. 2087 cod. civ., che tutela la salute e la personalità morale del lavoratore.
          Si deve pertanto riconoscere – ha concluso la Corte – che tra il credito oggetto del giudizio a quo e quelli già muniti del privilegio in questione sussiste l’omogeneità richiesta per ritenere che la mancata inclusione del primo nel novero dei crediti muniti del privilegio generale sui mobili costituisca violazione dell’articolo 3 della Costituzione
 

DANNO BIOLOGICO

DEMANSIONAMENTO

DANNO PROFESSIONALE

 

 Il danno biologico è il danno alla salute immanente alla lesione dell'integrità bio-psichica della persona e si distingue da ogni altro danno di natura patrimoniale e dal danno morale conseguente a reato, ed è comprensivo anche del danno alla vita di relazione (Cass. sez. lav. 5 novembre 1999 n. 12339, pres. Delli Priscoli, est. Mercurio)
  Va risarcito il danno alla salute per malattia derivante da sovraccarico di lavoro (Cass. n.1307 del 5/2/2000)
Il danno da dequalificazione può manifestarsi sotto vari aspetti, tra cui l’impoverimento e il mancato sviluppo della capacità professionale, la perdita di chances, la lesione del diritto alla salute, all’immagine e alla vita di relazione – Il risarcimento può essere determinato in via equitativa – Il pregiudizio derivante al lavoratore dalla dequalificazione professionale, per assegnazione di mansioni inferiori a quelle spettantigli con conseguente violazione dell’art. 2103 cod. civ. può assumere aspetti diversi. Esso può infatti consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall’impoverimento della capacità professionale e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di chances, ossia di ulteriori possibilità di guadagno, sia in una lesione del diritto all’integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero all’immagine o alla vita di relazione. Ogni accertamento in proposito è riservato al giudice di merito che, ai fini della determinazione del risarcimento, può fare ricorso alla valutazione equitativa.
         L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 cod. civ., quale espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma un giudizio di diritto, caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa (Cassazione Sezione Lavoro n.  11045 del 10 giugno 2004, Pres. Ciciretti, Rel. De Luca).
La dequalificazione consiste nell’abbassamento del livello globale delle prestazioni del lavoratore – Con sottoutilizzazione delle capacità acquisite e impoverimento della professionalità – (Cassazione Sezione Lavoro n. 5651 del 20 marzo 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Filadoro). Allorquando venga dal lavoratore denunziata la violazione dell’art. 2103 cod. civ., allegando di aver sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l’ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale. Questa invece implica una sottrazione di mansioni tale – per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale – da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con sottoutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalità
Nella determinazione equitativa del risarcimento del danno da invalidità permanente si devono apportare i necessari correttivi ai risultati dell’applicazione delle tabelle di capitalizzazione elaborate nel 1922 – In considerazione dell’attuale maggiore durata della vita e della diminuzione del tasso di interesse legale - Per la determinazione del risarcimento del danno da invalidità permanente, che si proietta nel futuro, il criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 cod. civ. trova necessaria applicazione, non potendosi normalmente procedere alla determinazione dei danni con assoluta precisione, per cui il giudice di merito deve necessariamente procedere alla determinazione del quantum debeatur attraverso calcoli di probabilità, relativi all’ammontare del lucro cessante, secondo un criterio di scelta che costituisce una sua facoltà discrezionale o ricorrendo al c.d. “criterio equitativo puro” ovvero applicando il criterio c.d. delle “tabelle di capitalizzazione”.  Anche l’utilizzo del metodo della capitalizzazione, che consiste nell’attribuire al danneggiato una somma capitale corrispondente a quella necessaria per la costituzione di una rendita vitalizia i cui ratei siano pari alla quota di reddito perduto, costituisce manifestazione del potere di liquidazione equitativa del giudice, con la sola particolarità che il giudice, in luogo di motivare il percorso logico con cui è giunto alla determinazione di questa somma liquidata, rinvia alla logica interna alla stessa tabella di capitalizzazione. Dette tabelle di capitalizzazione si fondano su due elementi: la durata probabile futura della vita, calcolata anche sulle c.d. tavole di mortalità, ed il tasso di redditività, ancorato al tasso legale. Da ciò consegue che maggiore è la durata della vita media e maggiore è il coefficiente di capitalizzazione della rendita (se essa è vitalizia); mentre maggiore è il tasso legale di interesse e minore è il coefficiente di capitalizzazione, poiché la stessa rendita è realizzata da una minore somma corrisposta, dato il maggior tasso e quindi il maggior rendimento sul mercato della somma stessa. Nella grande maggioranza dei casi, per questa operazione di capitalizzazione, vengono adottati i coefficienti di capitalizzazione per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, di cui alla tabella allegata al R.D. 9.10.1922, n. 1403, che ha approvato le tariffe della cassa nazionale per le assicurazioni. Sennonché detta tabella fu calcolata sulla base delle tavole di sopravvivenza della popolazione italiana desunte dai censimenti del 1901 e del 1911 e sulle statistiche mortuarie degli anni 1910 e 1912. Rispetto a quella data, la vita media degli italiani si è allungata di circa 25 anni. Inoltre la tabella dei coefficienti per la costituzione delle rendite vitalizie in questione fu realizzata sulla base di un tasso di interesse del 4,5%. Finché il tasso di interesse legale era in Italia del 5% (ed a maggior ragione nei periodi in cui esso fu del 10%), la maggiore durata della vita media veniva agevolmente compensata dalla maggiore redditività effettiva del denaro rispetto a quella sulla base della quale era stata calcolata la tabella dei coefficienti di capitalizzazione del 1922. Sennonché a partire dell’1.1.1999 il tasso legale è oscillato tra il 2,5% ed il 3,5%, con la conseguenza che entrambi i fattori di calcolo delle tabelle di capitalizzazione del 1922 (durata della vita media e tasso di interesse) convergono per un allontanamento delle stesse rispetto ad una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, con applicazione dei due predetti elementi, valutati con riferimento all’attualità. Da ciò consegue che, se il giudice di merito utilizza il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati dalle tabelle del 1922, non sussiste più una logica interna a dette tabelle conforme alla realtà, cui implicitamente il giudice può riportarsi nell’ambito della liquidazione equitativa del danno. Si rende quindi necessario che egli adegui detto risultato, per così dire tabellare, ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate. Il giudice, quindi, prima ancora di “personalizzare” il criterio adottato al caso concreto, “deve attualizzare” lo stesso: solo allorché egli avrà eliminato gli elementi distortivi da obsolescenza presenti già in astratto nello strumento adottato, potrà utilizzare all’attualità detto strumento, adeguandolo alle peculiarità del caso concreto. Ovviamente, poiché si rimane pur sempre nell’ambito di una liquidazione equitativa di danno futuro, il giudice può compiere cumulativamente ed intuitivamente dette due operazioni, purché egli dia atto di aver tenuto conto della predetta necessità di aggiornamento delle tabelle in questione. Un criterio valido, adottato da alcuni giudici di merito, può essere il mancato calcolo dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa. Infatti, poiché le suddette tabelle sono state calcolate sulla base della probabile vita fisica media e poiché questa è più lunga della vita lavorativa, se le tabelle in questione fossero calcolate con l’adozione delle due suddette variabili rapportate alla situazione reale, necessariamente occorrerebbe tener conto di detto scarto, ai fini del calcolo del danno patrimoniale da invalidità o da morte (per i superstiti), in quanto la produzione del reddito è strettamente connessa alla sola vita lavorativa. Il mancato calcolo di detto scarto finisce per realizzare un effetto compensativo del minor coefficiente di capitalizzazione ottenuto dall’applicazione delle tabelle del 1922, rispetto a quello che nella realtà sarebbe dovuto. Ovviamente il giudice di merito può anche calcolare separatamente tale scarto, purché abbia precedentemente “aggiornato” il coefficiente di capitalizzazione di cui alle predette tabelle del 1922. Ciò che non può essere fatto è applicare il coefficiente di capitalizzazione della rendita di cui al R.D. n. 1403/1922, senza alcun adeguamento, e poi calcolare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa. In questo caso, infatti, gli effetti divaricatori tra il sistema di calcolo adottato e la situazione reale si sommano, in quanto rispetto ai dati posti a base delle tabelle predette non solo si è allungata la vita media fisica, ma anche la stessa vita media lavorativa (sia pure in minor misura) ed inoltre si è ridotto il tasso degli interessi legali, con la conseguenza che siffatto modo di adozione delle tabelle di capitalizzazione di cui al R. D. n. 1403/1922 finisce per perdere quella “logica interna” alle stesse, di cui il giudice implicitamente si avvale per motivare l’uso del potere liquidatorio equitativo (Cassazione Sezione Terza Civile n. 4186 del 2 marzo 2004, Pres. Fiduccia, Rel. Segreto).
 

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E' opinione unanimamente condivisa che il danno biologico è rappresentato dalle lesioni all'integrità psicofisica, ossia alla salute della persona in sé e per sé considerata, in quanto ricadente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, sicché rilevano in termini di detto danno menomazioni, deturpazioni, impotenza sessuale, malattie nervose, insonnia, malattie mentali e ogni altro genere di lesioni dell'integrità corporale e mentale della persona. Risulta incontestato che il danno biologico vada risarcito quale danno rilevante in sé, distinto rispetto ai danni morali sia rispetto alle conseguenze negative di carattere patrimoniale che da esso possono scaturire (Cass. 23/2/99, n. 2037, pres. Grieco)
  Il contenuto dell'obbligo previsto dall'art. 2087 c.c. non può ritenersi limitato al rispetto della legislazione in materia di prevenzione degli infortuni, ma comporta, per il datore di lavoro, il divieto di porre in essere, nell'ambito aziendale, qualsivoglia comportamento lesivo del diritto all'integrità psico-fisica del lavoratore (Cass. 2 maggio 2000 n. 5491, pres. Grieco)
 

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La responsabilità del datore di lavoro - che è tenuto alla predisposizione e all'adozione di tutte le misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore - ha natura contrattuale, con la conseguenza che, al fine della risarcibilità del danno biologico - inteso come danno all'integrità psico-fisica della persona in sé considerato (danno che può consistere in un eccessivo carico di lavoro estrinsecantesi nell'accettazione di lavoro straordinario continuativo o nella rinuncia a periodi di ferie), grava sul lavoratore l'onere di provare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di adottare le suddette misure di protezione. Una volta assolto tale onere, non occorre invece che il lavoratore dimostri anche la sussistenza della colpa del datore di lavoro inadempiente, gravando su quest'ultimo il diverso onere di provare che l'evento lesivo sia dipeso da un fatto a lui non imputabile. Inoltre il lavoratore deve provare sia la lesione all'integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa (Cass. 5/2/00 n. 1307, pres. Sommella)
  Poiché la violazione dell'art. 2087 c.c. implica una responsabilità contrattuale, e non extracontrattuale, il regime probatorio applicabile è quello previsto dall'art. 1218 c.c., e non quello dell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare sia la lesione dell'integrità psicofisica, sia il nesso di causalità fra tale evento e il comportamento datoriali (Cass. 2 maggio 2000 n. 5491, pres. Grieco, est. Stile)
  L'autore dell'azione o dell'omissione è sollevato interamente da ogni responsabilità dell'evento solo nel caso in cui le condizioni ambientali o i fattori naturali si dimostrino sufficienti a determinare l'evento di danno, indipendentemente dall'apporto del comportamento umano (Cass. sez. lav. 5 novembre 1999 n. 12339, pres. Delli Priscoli, est. Mercurio)
 

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La completa responsabilità dell'agente va riconosciuta per tutte le conseguenze che derivano secondo normalità dall'evento, senza che possa attuarsi una riduzione di responsabilità proporzionale alla minore gravità della colpa, potendo essere comparato il grado di incidenza solo tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli e non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile (Cass. sez. lav. 5 novembre 1999 n. 12339, pres. Delli Priscoli, est. Mercurio) 

  Il lavoratore (nella specie dirigente) che, a seguito di demansionamento e forzata inattività, subisca uno stress psico-fisico con conseguente infarto, ha diritto al risarcimento del danno biologico, nell'intera misura quantificata; né, a circoscrivere la responsabilità datoriale, rileva l'esistenza di una concausa naturale antecedente, in quanto una comparazione del grado di incidenza di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto fra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non già tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile (Cass. 5/11/99 n. 12339, pres. Priscoli)
 

Sussiste la competenza del Giudice del lavoro nel giudizio promosso nei confronti del responsabile del personale per danni conseguenti al risarcimento del danno biologico e alla vita di relazione, del danno all'immagine e al risarcimento dei danni morali conseguenti al demansionamento, alla richiesta di dimissioni, minacciando anche una denuncia per furto e per aver divulgato in azienda il contenuto delle contestazioni disciplinari e le motivazioni del licenziamento, con comportamento integrante ingiuria e diffamazione (Cass. sez. lav. 8 settembre 1999 n. 9539, pres. D'Angelo, est. D'Agostino)

 

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Danno alla salute da condizione lavorativa stressante: Per Responsabilità oggettiva (Cass. 3 aprile 1999 n. 3234) si intende la responsabilità del datore di lavoro che va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Dato però il carattere contrattuale di tale responsabilità (Cass. 26 ottobre 1995 n. 11120), ai fini del suo accertamento incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare esclusivamente l’esistenza di tale danno, la nocività delle condizioni di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi.  Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che il danno lamentato dal dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi (Cass. 18 febbraio 2000 n. 1886; Cass. 7 novembre 2000 n. 14469, Cass. 3 settembre 1997 n. 8422; Cass. 17 luglio 1995 n. 7768). Il nesso causale rilevante ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., si estende a tutti gli eventi possibili, rispetto ai quali la condotta datoriale si ponga con un nesso di causalità adeguata Non è sufficiente il semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso causale, sicchè l’imprenditore è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto alle condizioni di lavoro (Cass. 17 febbraio 1999 n. 1331); occorre una condotta dolosa del lavoratore, ovvero la presenza di un rischio elettivo generato da un’attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso (Cass. 17 novembre 1993 n. 11351). Pertanto anche una condizione lavorativa stressante (nella specie per sottorganico) può costituire fonte di responsabilità per il datore di lavoro (Cass. 1 settembre 1997 n. 8267).

  Il principio della <<causalità materiale>> - secondo il quale tutti gli antecedenti di un evento si considerano causa dello stesso, salvo il sopravvento di eventi eccezionali, idonei a interrompere il nesso di causalità – trova applicazione anche nel diritto civile; conseguentemente, ove la dequalificazione sia concausa di un evento lesivo (nella specie, afonia), deve riconoscersi la risarcibilità autonoma del relativo danno biologico (Pret. Milano 20/6/95, est. Curcio)
 

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In caso di infortunio sul lavoro, ove sia accertato che l'evento dannoso si è verificato in conseguenza del comportamento imprudente o negligente del datore di lavoro, pur in assenza di specifiche violazioni della normativa anti-infortunistica, va ritenuta la responsabilità contrattuale datoriale, per violazione dell'art. 2087 c.c., con diritto del lavoratore infortunato al risarcimento del danno biologico e morale (Pret. Milano 11/10/95, est. De Angelis)
Il dipendente colpito da sindrome ansiosa depressiva per effetto di un illegittimo licenziamento ha diritto al risarcimento dell’intero danno subito, anche se fisicamente predisposto alla malattia – La concausa naturale non riduce la responsabilità del datore di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 5539 del 9 aprile 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri).
         Rosario M., dipendente della s.p.a. SDA Express Courier, operante nel settore delle spedizioni, si è rivolto al Pretore di Genova, nel maggio 1995, sostenendo di avere subito una dequalificazione, con l’assegnazione di mansioni inferiori a quelle previste dalla lettera di assunzione e di fatto svolte. Egli ha chiesto la reintegrazione nelle mansioni spettantigli e l’inquadramento in un livello superiore a quello riconosciutogli. Con un secondo ricorso al Pretore di Genova, depositato nel novembre 1995 egli ha fatto presente di essere stato colpito, a causa del demansionamento, da una grave crisi depressiva che aveva reso necessaria una pesantissima terapia farmacologia e di essere stato licenziato, durante la malattia. Pertanto egli ha chiesto l’annullamento del licenziamento e la condanna dell’azienda al risarcimento del danno biologico causatogli dal trattamento praticatogli dalla datrice di lavoro. Sia in primo grado che in appello, il licenziamento è stato ritenuto illegittimo, con conseguente condanna dell’azienda alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un importo pari alla retribuzione maturata; è stato inoltre affermato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno biologico. In base ai risultati di una consulenza tecnica, il Tribunale di Genova, in grado di appello, ha determinato il danno alla salute subito dal lavoratore (per sindrome ansiosa depressiva e per obesità) in misura del 50% di invalidità. Il Tribunale ha però ritenuto che l’invalidità fosse riconducibile in parte alla predisposizione fisica del soggetto; pertanto, pur quantificando il danno complessivo da invalidità in lire 348.500.000 (in ragione di lire 8.500.000 per ciascun punto di invalidità, con applicazione del coefficiente 0,820 per l’età del lavoratore, trentasettenne), ha posto a carico dell’azienda solo il 50% di tale importo, in considerazione dell’accertata predisposizione fisica del dipendente alla malattia. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale di Genova per non avere posto a carico dell’azienda l’intero importo del risarcimento del danno biologico da lui subito.
         La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5539 del 9 aprile 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri) ha accolto il ricorso, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui, se sussiste un nesso causale fra una causa umana imputabile e l’evento dannoso, l’esistenza di una concausa naturale non imputabile non comporta un parziale esonero di responsabilità per l’autore del fatto illecito; quest’ultimo deve essere pertanto ritenuto responsabile per l’intero dei danni subiti dalla vittima, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. In base a questi principi, ha affermato la Corte, il Tribunale di Genova avrebbe dovuto, invece, porre a carico delle società la totalità dei danni cagionati al lavoratore in ragione dell’accertato concorso nella fattispecie in esame tra causa imputabile, appunto, all’azienda, (provvedimenti di illegittima dequalificazione e, soprattutto, di illegittimo licenziamento) e causa (predisposizione organica e infermità pregresse) non imputabile al lavoratore, destinata come ogni causa naturale a non concorrere nella determinazione dei danni, da addossare nella loro totalità all’autore della condotta imputabile.

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Il lavoratore che chiede all’azienda il risarcimento del danno alla salute ha l’onere di provare la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale fra questo e il pregiudizio subito – Non sussiste per l’impresa una responsabilità oggettiva – In base all’art. 2087 cod. civ. l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. L’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, con la conseguenza che incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso di derivazione causale del danno dalla violazione delle norme di sicurezza delle condizioni di lavoro; solo se il lavoratore abbia fornita la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cassazione Sezione Lavoro n. 12467 del 25 agosto 2003, Pres. Senese, Rel. D’Agostino)
DEMANSIONAMENTO

Il demansionamento costituisce lesione della dignita’ del lavoratore (Cass. n. 14443 del 6/11/2000).

 

Si può derogare al divieto, posto dall’art. 2103 cod. civ., di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, solo quando fra il dipendente e il datore di lavoro intervenga un patto di demansionamento. (Cass n.16106 del 21 dicembre 2001)

 

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Il demansionamento professionale di un lavoratore non solo viola lo specifico divieto di cui all'art 2103 c.c., ma ridonda in lesione del diritto fondamentale, da riconoscere al lavoratore anche in quanto cittadino, alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato, ha un'indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, secondo quanto previsto dall'art. 1226 c.c. (nel caso di specie la sentenza impugnata - cassata dalla S.C.- aveva respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore demansionato sull'assunto del mancato assolvimento, da parte dello stesso, dell'onere probatorio relativo alla sussistenza di un danno patrimoniale in qualche modo risarcibile) (Cass. 18/10/99, n. 11727)
  Il demansionamento professionale dà luogo ad un pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore, violando non solo lo specifico divieto di cui all'art. 2103 c.c., ma costituendo anche offesa alla dignità professionale del prestatore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità nel contesto lavorativo (in cui si sostanzia il danno alla dignità del lavoratore, bene immateriale per eccellenza) e quindi di lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio che ne deriva incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione equitativa (Cass. 18/10/99, n. 11727). L'affermazione di un valore superiore della professionalità, direttamente collegato ad un diritto fondamentale del lavoratore e costituente sostanzialmente un bene a carattere immateriale, in qualche modo supera ed integra la precedente affermazione che la mortificazione della professionalità del lavoratore possa dar luogo a risarcimento solo ove venga fornita la prova dell'effettiva sussistenza di un danno patrimoniale (cfr. sentenze 11/8/98, n. 7905; 4/2/97, n. 1026 e 13/8/91, n. 8835).Va invece dimostrato il concreto pregiudizio qualora si adduca addizionalmente una lesione della professionalità in senso obiettivo, sciolta da ogni riferimento alla dignità del lavoratore ed intesa nel senso di perdita di occasioni concrete di progressione lavorativa (Cass. 6/11/00, n. 14443, pres. Trezza)
 

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E' infondata la pretesa di utilizzare - pur in caso di lavoro part-time - quale dato di partenza a fini del risarcimento del danno da demansionamento, l'integrale retribuzione mensile. Non esistendo criteri normativi per una liquidazione del danno da demansionamento (cosicché il giudizio del Tribunale si mantiene nell'ambito di una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e insuscettibile di controllo in sede di legittimità) e poiché la dequalificazione può assumere vari livelli di incidenza tali da giustificare così differenti risarcimenti, è corretto l'utilizzo della retribuzione mensile quale mero parametro per una liquidazione equitativa ( in concreto inferiore alla retribuzione globale), anche perché la retribuzione non rappresenta soltanto il corrispettivo della capacità professionale (Cass. 20/1/01, n. 835, pres. Prestipino, est. Spanò)
  Il comportamento del datore di lavoro che lascia un lavoratore in condizioni di inattività per lunghissimo tempo non solo viola la norma di cui all’art. 2103 c.c., ma lede il fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell’immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza.(Cassazione, sez. lavoro, 2 gennaio 2002, n. 10- Pres. Mercurio – Rel. Coletti - P.M Finocchi Ghersi (conf.) – ric. Pena)
DEMANSIONAMENTO

DANNO PROFESSIONALE

Dall'illegittimo demansionamento può derivare un danno alla capacità professionale che deve essere provato utilizzando criteri di esperienza comune, quali la quantità e qualità dell'esperienza lavorativa pregressa, il tipo di professionalità colpito, la durata del demansionamento e l'esito finale della dequalificazione (Trib. Milano 12/3/01, est. Vitali)

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In ipotesi di accertata lesione della professionalità, vanno risarciti al lavoratore sia il danno patrimoniale da perdita di chances sul mercato del lavoro, sia il danno alla dignità, costituente bene protetto da norme di rilievo costituzionale, mentre, va esclusa, nella fattispecie, la risarcibilità del danno biologico, mancando la prova del collegamento causale fra l'inadempimento e il dedotto danno, nonché della imputabilità del danno a dolo o colpa del datore di lavoro (Trib. Milano 22 febbraio 2000, est. Ianniello)
Ai fini della valutazione della equivalenza delle mansioni alle "ultime effettivamente svolte" è insufficiente la mera comparazione in relazione al livello contrattuale in cui le stesse risultano inquadrabili, costituendo essa solo il primo momento di analisi (con valenza fortemente presuntiva della non equivalenza laddove ne risulti un diverso inquadramento operato dalle stesse parti sociali) dovendosi altresì avere riguardo, per la sussistenza della equivalenza in concreto, a diversi elementi quali il contenuto delle mansioni, che identifica la professionalità acquisita, il grado di autonomia e discrezionalità nell'esercizio delle mansioni, nonché la posizione del dipendente nel contesto organizzativo del lavoro (Trib. Milano 9/11/00, est. Cincotti)
L'assegnazione di nuove mansioni che riducano quantitativamente le attribuzioni e i campi di intervento del lavoratore, svuotandone qualitativamente la posizione professionale complessiva, oltre a non consentirne uno sviluppo professionale, comporta una dequalificazione professionale (nella fattispecie con riferimento a lavoratori inquadrati come "operatori di vendita senior", posizione polivalente caratterizzata da un ampio spettro di capacità professionali e di attitudine operative, è stata ritenuta dequalificante la riduzione delle attribuzioni originarie alle soli attività di transfer order o di marchandiser, il passaggio da un campo operativo merceologicamente indeterminato a uno determinato e in zone prestabilite alle dipendenze di un capo di zona, nonché l'attribuzione di compiti jolly per sostituire colleghi assenti) (Trib. Milano 6/7/96, pres. ed est. Mannaci)

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Costituisce illegittima dequalificazione la sottrazione di tutte le mansioni attribuite al dipendente, tale da determinarne la totale inoperosità; tale demansionamento lede la professionalità del lavoratore, intesa sia come insieme delle competenze professionali acquisite, sia come identità professionale del lavoratore percepita all'esterno nella società civile, e cagiona un danno che può essere accertato anche sulla base di presunzioni semplici (Trib. Milano 26 aprile 2000, est. Atanasio)
Nell'ipotesi di demansionamento non è configurabile un danno in re ipsa alla professionalità del lavoratore - intesa come serie di cognizioni tecnico pratiche che finiscono per determinare una specifica attitudine del soggetto stesso a praticare la propria professione - essendo necessaria la prova diretta o per presunzioni attendibili ex art. 2729 c.c. che l'inattività o l'attività in mansioni deteriori ha determinato una riduzione dell'attività lavorativa. A tal fine debbono essere utilizzati criteri di esperienza comune come la qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, il tipo di professionalità colpito, la durata del demansionamento, l'esito finale della dequalificazione (Trib. Milano 10/6/00, pres. ed est. Mannaccio)

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Il danno alla professionalità ed all'identità personale derivante dal demansionamento del lavoratore si può accertare sulla base di presunzioni semplici, sicché non si richiedono particolari accertamenti se non l'uso di comune esperienza, dovendosi concludere per l'esclusione della sussistenza di un danno nel caso di lavoratore ormai al limite della pensione o in considerazione della breve durata del demansionamento o in occasione di svolgimento di mansioni di basso profilo. Nel caso di "svuotamento" delle mansioni di un dirigente per un lungo periodo (nella specie, sei anni), deve ritenersi sussistere un danno da quantificare, in via equitativa, nella misura del 100% della retribuzione (Trib. Milano 26/4/00, est. Atanasio)
Il mutamento di mansioni disposto dal datore di lavoro contrasta con il complessivo modello di tutela previsto dall'art. 13 S.L. qualora la mansione di destinazione risulti di minore rilievo professionale rispetto a quella di provenienza – avuto conto, delle responsabilità, dell'attività di coordinamento di altro personale e dell'inquadramento caratterizzanti la prima mansione – e altresì risulti il mancato rispetto della professionalità acquisita, attesa la diversità di competenze necessarie per lo svolgimento delle nuove mansioni; il contrasto con il modello di tutela legale giustifica l'ordine di reintegrazione nelle mansioni di provenienza (Trib. Milano 25/10/95, pres. ed est. Siniscalchi)

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L’assegnazione al lavoratore, in violazione al disposto dell’art. 2103 c.c., di mansioni inferiori a quelle da ultimo svolte può dar luogo a un pregiudizio grave e irreparabile che, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., legittima la concessione del provvedimento di urgenza, qualora, per effetto della dequalificazione, si realizzi una perdita delle possibilità di crescita professionale del lavoratore (Trib. Campobasso 12/6/99 (ord.), est. Valle)
E' configurabile il pericolo del pregiudizio grave ed irreparabile nel ritardo, a prescindere dalla durata di espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, in quanto la perdita di quelle mansioni priva il soggetto che la subisce di quella quotidiana crescita professionale, che costituisce un patrimonio non risarcibile patrimonialmente e, in quanto tale, meritevole di tutela cautelare. Tuttavia, in materia di controversie individuali di lavoro alle dipendenze della P.A., il provvedimento di accoglimento della domanda cautelare comporta la disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto che si assume illegittimo, con riferimento alla sola posizione del soggetto interessato, ma non la ricostituzione del modulo organizzativo che quell'atto ha eliminato (Trib. Roma 24/11/99, pres. Zecca, est. Cecere)

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In caso di demansionamento o, comunque, di mancata adibizione alle mansioni corrispondenti al bagaglio professionale acquisito dal lavoratore ex art. 2103 c.c., il pregiudizio irreparabile che legittima un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è ravvisabile ove sia presente una lesione di diritti di natura strettamente personale, come quello all'elevazione e alla formazione professionale (art. 35 Cost.) o quelli attinenti alla personalità dell'individuo (art. 2 Cost.) di cui siano dal ricorrente forniti sufficienti e concreti elementi di valutazione; con la doverosa precisazione che il danno alla professionalità può assurgere al requisito di ammissibilità allorché la situazione cautelanda ne comprometta lo sviluppo ovvero ne pregiudichi i risultati acquisiti, ad esempio per la rapida obsolescenza derivante dall'inattività o dall'adibizione illegittima a mansioni affatto differenti ovvero per il rapido evolversi delle tecnologie necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa (Trib. Pordenone 21/10/00 (ord.), est. Costa)
Ove il lavoratore sia rimasto vittima di una dequalificazione, deve ritenersi ammissibile l'ordine di reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte o in altre effettivamente equivalenti; l'eventuale incoercibilità di un simile ordine, infatti, non priva lo stesso di un'autonoma utilità, ravvisabile, oltre che nella possibilità della decisione di produrre i suoi effetti normali mediante esecuzione volontaria, anche nel fatto che la stessa può costituire il presupposto di ulteriori conseguenze giuridiche, derivanti dall'inosservanza dell'ordine contenuto nella sentenza, eventualmente anche di rilievo penale (Trib. Roma 3/1/96, pres. Cecere. Est. Pagetta)

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La sottrazione della parte più qualificante delle mansioni, con conservazione delle attività più semplici e ripetitive, è illegittima e determina un danno al bagaglio professionale e alla carriera del lavoratore, determinabile in via equitativa in una quota della retribuzione mensile (Trib. Milano 8 aprile 2000, pres. Ruiz, est. Accardo, in D&L 2000, 983)
Dall'illegittimo demansionamento consegue il diritto del lavoratore al risarcimento del danno alla professionalità, inteso in senso lato, con tutte le possibili prospettazioni specifiche (Trib. Milano 17/3/01, est. Chiavassa)
Il risarcimento del danno alla professionalità, che consegue al consapevole e volontario "svuotamento" delle mansioni del lavoratore, deve essere equitativamente commisurato, pur in mancanza della prova del preciso ammontare, a quella parte della capacità professionale effettivamente pregiudicata secondo i criteri equitativi che tengano conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, della gravità e della durata della dequalificazione. Viceversa, a fronte del suddetto "svuotamento" delle mansioni, non è risarcibile il lamentato danno biologico in mancanza della prova specifica, incombente sul lavoratore, della misura del danno e del nesso causale con la condotta datoriale (Trib. Roma 4/4/00, est. Buonassisi)

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Il danno da dequalificazione professionale - suscettibile di valutazione equitativa da parte del giudice - è determinabile in una quota della retribuzione mensile; tuttavia, in ipotesi di totale e durevole svuotamento delle mansioni, il danno è da commisurare all'intera retribuzione (Trib. Milano 26 aprile 2000, est. Atanasio)
In ipotesi di accertata illegittima dequalificazione, incombe sul lavoratore che agisca per ottenere il risarcimento del danno alla professionalità, l’onere della prova in relazione all’esistenza e all’entità del danno stesso, quantificabile equitativamente, in funzione di parametri quali la durata del demansionamento subito, e i suoi riflessi sul valore del lavoratore sul mercato, e sulla sua immagine professionale (Trib. Milano 9/11/96, pres. Gargiulo, est. de Angeli
E' illegittimo il provvedimento di revoca dell' incarico di dirigente comunale, qualora sia adottato senza la necessaria preventiva comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo procedimento, ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 (nella fattispecie, è stato anche ritenuto che la rimozione del dirigente ex abructo comporta una irrimediabile lesione della sua immagine di funzionario dignitoso di fronte alla pubblica opinione, immagine che attiene alle qualità morali, sociali e culturali) (Trib. Paola (ord.) 8/5/00, est. Acri)
 

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In caso di infortunio sul lavoro, ove sia accertato che l'evento dannoso si è verificato in conseguenza del comportamento imprudente o negligente del datore di lavoro, pur in assenza di specifiche violazioni della normativa anti-infortunistica, va ritenuta la responsabilità contrattuale datoriale, per violazione dell'art. 2087 c.c., con diritto del lavoratore infortunato al risarcimento del danno biologico e morale (Pret. Milano 11/10/95, est. De Angelis)
DANNO PROFESSIONALE 

DEMANSIONAMENTO

IL DEMANSIONAMENTO E’ ILLEGITTIMO ANCHE SE DURA SOLO POCHI MESI – La brevità non giustifica una deroga al divieto posto dall’art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 3772 del 25 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. De Matteis).
Il principio della <<causalità materiale>> - secondo il quale tutti gli antecedenti di un evento si considerano causa dello stesso, salvo il sopravvento di eventi eccezionali, idonei a interrompere il nesso di causalità – trova applicazione anche nel diritto civile; conseguentemente, ove la dequalificazione sia concausa di un evento lesivo (nella specie, afonia), deve riconoscersi la risarcibilità autonoma del relativo danno biologico (Pret. Milano 20/6/95, est. Curcio)
 

La completa inattività del dipendente produce danni alla personalità, concernenti la vita di relazione e la dignità del lavoratore, nonché alla professionalità intesa con sviluppo di carriera o possibilità di ulteriori ricollocazioni (Pret. Milano 11/3/96, est. Curcio)

 

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La mancata ottemperanza, da parte datoriale, alla sentenza di reintegrazione del lavoratore licenziato, anche se risulti l’avvenuto pagamento delle retribuzioni, costituisce comportamento illecito, che obbliga il datore di lavoro all’ulteriore risarcimento del danno alla professionalità subito dal lavoratore, a cagione della forzata inattività (nella fattispecie, e ai fini della liquidazione del danno professionale, è stato ritenuto che il parametro della retribuzione mensile può essere utilizzato come termine di riferimento, ma non integralmente accolto, considerato che la retribuzione compensa, oltre alla professionalità, vari altri elementi, quali il tempo della prestazione e la sua penosità) (Pret. Milano 20/7/99, est. Martello)

  Dall'illegittima esclusione di un lavoratore da un concorso bandito dal datore di lavoro per l'assegnazione di una qualifica superiore discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno sofferto, consistente nella perdita di chances o probabilità di promozione da liquidarsi in via equitativa, non essendo possibile una stima precisa in merito a tali probabilità (Pret. Lucca 26/10/94, est. Bartolomei)
 

Dalla violazione dell’art. 2103 c.c. e dalla conseguente dequalificazione del lavoratore può derivare un danno alla professionalità, distinto dall’eventuale danno patrimoniale, biologico o morale che il fatto lesivo dequalificazione può produrre, essendo il bene della professionalità una componente dell’identità professionale di ogni soggetto protetto dall’art. 2 Cost. anche attraverso l’attribuzione di veri e propri diritti soggettivi; poiché la lesione del bene della professionalità non è facilmente rilevabile, la prova dell’esistenza di tale danno può essere fornita anche in via presuntiva, secondo l’id quod plerumque accidit (nella fattispecie, sul rilievo che il livello professionale delle mansioni in precedenza esercitate dalla lavoratrice non era elevatissimo e che la dequalificazione è stata di breve durata, il Pretore ha escluso l’esistenza di un danno alla professionalità) (Pret. Milano 28 marzo 1997, est. Ianniello)

 

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L’assegnazione a mansioni che impoveriscano il patrimonio professionale del lavoratore, inteso come insieme di specifiche conoscenze e capacità, e che causino un danno alla sua immagine professionale, compromettendo le opportunità di lavoro, configura un’ipotesi di dequalificazione e comporta il risarcimento del danno alla professionalità così cagionato; per la determinazione in via equitativa di tale danno si deve tener conto della retribuzione mensile e del protrarsi nel tempo della dequalificazione, poiché il danno cresce secondo una linea di sviluppo progressiva, correlata sostanzialmente al decorso del tempo, ma con le eventuali correzioni e attenuazioni legate alle diverse variabili caratteristiche di ogni distinta fattispecie (Pret. Milano 9/4/98, est. Negri della Torre)
  L’assegnazione del lavoratore a nuove mansioni, che non gli consentono di utilizzare e valorizzare le conoscenze teoriche e le capacità professionali acquisite nelle fasi pregresse del rapporto, è illegittima, e comporta la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nelle precedenti mansioni, o in altre equivalenti, e al risarcimento del danno alla professionalità, suscettibile di valutazione equitativa da parte del giudice. Vale a tal fine il parametro della retribuzione che, peraltro, può essere utilizzato come termine di riferimento, ma non integralmente accolto, attesa la funzione della propria retribuzione, comprensiva di diversi elementi della prestazione e non solo della capacità professionale del lavoratore (Pret. Milano 19/2/99, est. Martello)
  Il danno da dequalificazione deve essere quantificato in via equitativa. Il parametro della retribuzione percepita può tuttavia essere utilizzato per quella parte del risarcimento che è connessa con la perdita di capacità professionale del lavoratore (Pret. Milano 20/6/95, est. Curcio)
 

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L'attribuzione al lavoratore di mansioni non equivalenti alle precedenti, o comunque inferiori a quelle del livello di inquadramento, costituisce violazione dell'art. 2103 c.c. e comporta la condanna del datore di lavoro sia a riassegnare le precedenti mansioni sia a risarcire il danno all'immagine professionale così cagionato; per la determinazione di tale danno, da compiersi in via equitativa, può farsi riferimento a una quota della retribuzione mensile commisurata alla durata della dequalificazione (Pret. Milano 28/10/94, est. De Angelis. In senso conforme, Pret. Monza 14/11/94, est. Buratti ; Trib. Milano 6/7/96, pres. ed est. Mannacio)
  - L’assegnazione di mansioni non equivalenti alle precedenti, in violazione dell’art. 2103 c.c., comporta la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente nelle precedenti mansioni, o in altre equivalenti, oltre al risarcimento del danno causato dalla lesione del patrimonio professionale, effettivo e potenziale; per la liquidazione del danno da compiersi in via equitativa può farsi riferimento a una quota della retribuzione lorda (nella specie il 50%), per il periodo di dequalificazione (Pret. Milano 1/4/98, est. Vitali)
  L'illegittima dequalificazione del dipendente, avendo riflesso sulla sua immagine professionale e quindi sul suo "valore" sul mercato del lavoro, dà luogo a un danno patrimoniale risarcibile; la misura del risarcimento è determinabile in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 432 cpc, prendendo in considerazione, fra l'altro, il periodo di demansionamento e la relativa retribuzione (nella fattispecie è stato deciso un risarcimento pari al 50% della retribuzione dovuta per il periodo di demansionamento, non rivalutata) (Pret. Milano 16/9/94, est. De Angelis)
  - In ipotesi di adibizione del lavoratore a nuove mansioni non equivalenti a quelle precedentemente svolte, va ritenuta l’illegittimità del demansionamento, con diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale subito, equitativamente determinabile nel 25% della retribuzione, per tutto il periodo di durata del provvedimento (Pret. Milano 26/6/99, est. Frattin)
 

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L'illegittima assegnazione del lavoratore a nuove mansioni non equivalenti alle precedenti, obbliga il datore di lavoro al risarcimento del danno alla professionalità, suscettibile di determinazione in via equitativa da parte del giudice, valendo a tal fine il parametro della retribuzione che, peraltro, può essere utilizzato come termine di riferimento, ma non integralmente accolto, attesa la funzione propria della retribuzione, compensativa di diversi elementi della prestazione e non solo della capacità professionale del lavoratore (Pret. Milano 26/8/96, est, Martello)
 

Il giudizio di equivalenza di cui all’art. 2103 c.c. deve riferirsi alla professionalità del lavoratore, da intendersi come bagaglio professionale di esperienza e nozioni da questi acquisito nel corso del rapporto, che deve assumersi quale base da migliorare e arricchire con le nuove mansioni (Pret. Genova 15/5/98 (ord.), est. Ravera. In senso conforme, Trib. Campobasso 12/6/99 (ord.), est. Valle)

  L’assegnazione a mansioni non corrispondenti all’inquadramento contrattuale del lavoratore e non aderenti alla sua specifica competenza, che non gli consentano pertanto la piena utilizzazione o l’arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, comporta una dequalificazione professionale. (Nella specie il lavoratore con mansione di provagomme, su pista e strada, è stato adibito al controllo del reclamato pneumatici, che consiste in una attività meramente manuale, totalmente priva di responsabilità e autonomia nell’esecuzione del lavoro) (Pret. Milano 1/4/98, est. Vitali)
 

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Ai sensi dell’art. 2103 c.c., qualora il datore di lavoro alleghi che l’assegnazione di mansioni inferiori si è resa necessaria in considerazione della sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore che avrebbe potuto condurre anche al licenziamento, grava sullo stesso datore di lavoro l’onere di provare tale inidoneità e l’inesistenza di altre mansioni professionalmente equivalenti, con la conseguenza che, in caso di mancato assolvimento a tale onere probatorio, l’assegnazione a mansioni inferiori deve ritenersi illegittima (Pret. Milano 28 marzo 1997, est. Ianniello,)

  Ai sensi dell’art. 2103 c.c., il concetto di equivalenza di mansioni non va valutato in astratto ma in concreto, tenendo conto della reale natura e delle concrete modalità di svolgimento delle mansioni con la conseguenza che, nel caso di classificazione del personale per aree, è configurabile una dequalificazione del lavoratore qualora a questi venga assegnata, nell’ambito della stessa area, una posizione professionale meno elevata che comporti l’inutilizzabilità del bagaglio professionale acquisito (Pret. Agrigento 5/3/99, est. Occhipinti)
  L’assegnazione di mansioni non equivalenti alle precedenti, in quanto appartenenti a un tipo di professionalità diversa, è illegittima per violazione dell’art. 2103 c.c. e deve pertanto ritenersi ammissibile l’ordine di reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte (Pret. Genova 15/5/98 (ord.), est. Ravera)
 

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L’assegnazione di nuove mansioni che riducano le attribuzioni del lavoratore, e ne svuotino qualitativamente la posizione professionale complessiva, comporta un danno alla dignità e personalità del dipendente, che sono beni protetti a livello costituzionale, e un danno da perdita di chances nel mercato del lavoro, in conseguenza del diminuito livello professionale; conseguentemente, il datore di lavoro deve essere condannato alla reintegrazione del dipendente nelle precedenti mansioni, o in altre equivalenti, nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla dequalificazione (nella fattispecie, si è ritenuto che per la determinazione di tali danni, da compiersi in via equitativa, si possa fare riferimento a una quota della retribuzione mensile, crescente con il perdurare nel tempo della lesione alla professionalità, fino a raggiungere il 100% della retribuzione stessa) (Pret. Milano 9/12/97, est. Ianniello)
 

L'art. 2103 c.c., nel regolare l'esercizio dello ius variandi del datore di lavoro, prevede la possibilità di attribuire nuove mansioni al lavoratore in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda nel rispetto, oltre che dell'equivalenza delle nuove mansioni alle precedenti, della tutela del patrimonio professionale del lavoratore, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima l'assegnazione al lavoratore di nuove mansioni che non siano aderenti alla sua specifica competenza tecnico – professionale e che non gli consentano la piena utilizzazione o, addirittura, l'arricchimento del patrimonio professionale acquisito nella fase pregressa del rapporto (Pret. Roma 20/2/95, est. Perra, In senso conforme, v. Pret. Milano 26/8/96, est, Martello; Pret. Nocera Inferiore 20/1/98, est.Viva)

  Lo jus variandi del datore di lavoro deve essere esercitato tutelando l’utilizzazione, il perfezionamento e l’accrescimento della posizione professionale del lavoratore (Pretura Nocera Inferiore 5/12/96, est. Viva)
 

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Ai sensi dell’art. 2103 c.c., è illegittima l’assegnazione di nuove mansioni che non consentano la conservazione del bagaglio professionale acquisito e la valorizzazione delle capacità del lavoratore, dovendosi al riguardo ritenere irrilevante che il mutamento di mansioni sia stato disposto in considerazione della sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore che può condurre al licenziamento ma non può mai giustificare il declassamento, in mancanza di un consenso espresso o tacito del lavoratore medesimo (Pret. Milano 8/1//97, est. Porcelli)
  L'azione di risarcimento del danno alla professionalità, causato da illegittimo demansionamento, è soggetta a prescrizione ordinaria decennale, e non a prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., trattandosi di diritto al risarcimento di un pregiudizio di natura patrimoniale cagionato da illecito contrattuale, per violazione degli artt. 2087 e 2103 c.c., e non da illecito extracontrattuale (Pret. Milano 11/1/96, est. Peragallo)
 

La completa inattività del dipendente produce danni alla personalità, concernenti la vita di relazione e la dignità del lavoratore, nonché alla professionalità intesa con sviluppo di carriera o possibilità di ulteriori ricollocazioni (Pret. Milano 11/3/96, est. Curcio)

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La mancata ottemperanza, da parte datoriale, alla sentenza di reintegrazione del lavoratore licenziato, anche se risulti l’avvenuto pagamento delle retribuzioni, costituisce comportamento illecito, che obbliga il datore di lavoro all’ulteriore risarcimento del danno alla professionalità subito dal lavoratore, a cagione della forzata inattività (nella fattispecie, e ai fini della liquidazione del danno professionale, è stato ritenuto che il parametro della retribuzione mensile può essere utilizzato come termine di riferimento, ma non integralmente accolto, considerato che la retribuzione compensa, oltre alla professionalità, vari altri elementi, quali il tempo della prestazione e la sua penosità) (Pret. Milano 20/7/99, est. Martello)

  Dall'illegittima esclusione di un lavoratore da un concorso bandito dal datore di lavoro per l'assegnazione di una qualifica superiore discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno sofferto, consistente nella perdita di chances o probabilità di promozione da liquidarsi in via equitativa, non essendo possibile una stima precisa in merito a tali probabilità (Pret. Lucca 26/10/94, est. Bartolomei)

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Dalla violazione dell’art. 2103 c.c. e dalla conseguente dequalificazione del lavoratore può derivare un danno alla professionalità, distinto dall’eventuale danno patrimoniale, biologico o morale che il fatto lesivo dequalificazione può produrre, essendo il bene della professionalità una componente dell’identità professionale di ogni soggetto protetto dall’art. 2 Cost. anche attraverso l’attribuzione di veri e propri diritti soggettivi; poiché la lesione del bene della professionalità non è facilmente rilevabile, la prova dell’esistenza di tale danno può essere fornita anche in via presuntiva, secondo l’id quod plerumque accidit (nella fattispecie, sul rilievo che il livello professionale delle mansioni in precedenza esercitate dalla lavoratrice non era elevatissimo e che la dequalificazione è stata di breve durata, il Pretore ha escluso l’esistenza di un danno alla professionalità) (Pret. Milano 28 marzo 1997, est. Ianniello)

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L’assegnazione a mansioni che impoveriscano il patrimonio professionale del lavoratore, inteso come insieme di specifiche conoscenze e capacità, e che causino un danno alla sua immagine professionale, compromettendo le opportunità di lavoro, configura un’ipotesi di dequalificazione e comporta il risarcimento del danno alla professionalità così cagionato; per la determinazione in via equitativa di tale danno si deve tener conto della retribuzione mensile e del protrarsi nel tempo della dequalificazione, poiché il danno cresce secondo una linea di sviluppo progressiva, correlata sostanzialmente al decorso del tempo, ma con le eventuali correzioni e attenuazioni legate alle diverse variabili caratteristiche di ogni distinta fattispecie (Pret. Milano 9/4/98, est. Negri della Torre)
  L’assegnazione del lavoratore a nuove mansioni, che non gli consentono di utilizzare e valorizzare le conoscenze teoriche e le capacità professionali acquisite nelle fasi pregresse del rapporto, è illegittima, e comporta la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nelle precedenti mansioni, o in altre equivalenti, e al risarcimento del danno alla professionalità, suscettibile di valutazione equitativa da parte del giudice. Vale a tal fine il parametro della retribuzione che, peraltro, può essere utilizzato come termine di riferimento, ma non integralmente accolto, attesa la funzione della propria retribuzione, comprensiva di diversi elementi della prestazione e non solo della capacità professionale del lavoratore (Pret. Milano 19/2/99, est. Martello)

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Il danno da dequalificazione deve essere quantificato in via equitativa. Il parametro della retribuzione percepita può tuttavia essere utilizzato per quella parte del risarcimento che è connessa con la perdita di capacità professionale del lavoratore (Pret. Milano 20/6/95, est. Curcio)
  - L'attribuzione al lavoratore di mansioni non equivalenti alle precedenti, o comunque inferiori a quelle del livello di inquadramento, costituisce violazione dell'art. 2103 c.c. e comporta la condanna del datore di lavoro sia a riassegnare le precedenti mansioni sia a risarcire il danno all'immagine professionale così cagionato; per la determinazione di tale danno, da compiersi in via equitativa, può farsi riferimento a una quota della retribuzione mensile commisurata alla durata della dequalificazione (Pret. Milano 28/10/94, est. De Angelis. In senso conforme, Pret. Monza 14/11/94, est. Buratti ; Trib. Milano 6/7/96, pres. ed est. Mannacio)
  L’assegnazione di mansioni non equivalenti alle precedenti, in violazione dell’art. 2103 c.c., comporta la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente nelle precedenti mansioni, o in altre equivalenti, oltre al risarcimento del danno causato dalla lesione del patrimonio professionale, effettivo e potenziale; per la liquidazione del danno da compiersi in via equitativa può farsi riferimento a una quota della retribuzione lorda (nella specie il 50%), per il periodo di dequalificazione (Pret. Milano 1/4/98, est. Vitali)

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L'illegittima dequalificazione del dipendente, avendo riflesso sulla sua immagine professionale e quindi sul suo "valore" sul mercato del lavoro, dà luogo a un danno patrimoniale risarcibile; la misura del risarcimento è determinabile in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 432 cpc, prendendo in considerazione, fra l'altro, il periodo di demansionamento e la relativa retribuzione (nella fattispecie è stato deciso un risarcimento pari al 50% della retribuzione dovuta per il periodo di demansionamento, non rivalutata) (Pret. Milano 16/9/94, est. De Angelis)
  In ipotesi di adibizione del lavoratore a nuove mansioni non equivalenti a quelle precedentemente svolte, va ritenuta l’illegittimità del demansionamento, con diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale subito, equitativamente determinabile nel 25% della retribuzione, per tutto il periodo di durata del provvedimento (Pret. Milano 26/6/99, est. Frattin)
  L'illegittima assegnazione del lavoratore a nuove mansioni non equivalenti alle precedenti, obbliga il datore di lavoro al risarcimento del danno alla professionalità, suscettibile di determinazione in via equitativa da parte del giudice, valendo a tal fine il parametro della retribuzione che, peraltro, può essere utilizzato come termine di riferimento, ma non integralmente accolto, attesa la funzione propria della retribuzione, compensativa di diversi elementi della prestazione e non solo della capacità professionale del lavoratore (Pret. Milano 26/8/96, est, Martello)
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Il giudizio di equivalenza di cui all’art. 2103 c.c. deve riferirsi alla professionalità del lavoratore, da intendersi come bagaglio professionale di esperienza e nozioni da questi acquisito nel corso del rapporto, che deve assumersi quale base da migliorare e arricchire con le nuove mansioni (Pret. Genova 15/5/98 (ord.), est. Ravera. In senso conforme, Trib. Campobasso 12/6/99 (ord.), est. Valle)

  L’assegnazione a mansioni non corrispondenti all’inquadramento contrattuale del lavoratore e non aderenti alla sua specifica competenza, che non gli consentano pertanto la piena utilizzazione o l’arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, comporta una dequalificazione professionale. (Nella specie il lavoratore con mansione di provagomme, su pista e strada, è stato adibito al controllo del reclamato pneumatici, che consiste in una attività meramente manuale, totalmente priva di responsabilità e autonomia nell’esecuzione del lavoro) (Pret. Milano 1/4/98, est. Vitali)

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Ai sensi dell’art. 2103 c.c., qualora il datore di lavoro alleghi che l’assegnazione di mansioni inferiori si è resa necessaria in considerazione della sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore che avrebbe potuto condurre anche al licenziamento, grava sullo stesso datore di lavoro l’onere di provare tale inidoneità e l’inesistenza di altre mansioni professionalmente equivalenti, con la conseguenza che, in caso di mancato assolvimento a tale onere probatorio, l’assegnazione a mansioni inferiori deve ritenersi illegittima (Pret. Milano 28 marzo 1997, est. Ianniello,)

  Ai sensi dell’art. 2103 c.c., il concetto di equivalenza di mansioni non va valutato in astratto ma in concreto, tenendo conto della reale natura e delle concrete modalità di svolgimento delle mansioni con la conseguenza che, nel caso di classificazione del personale per aree, è configurabile una dequalificazione del lavoratore qualora a questi venga assegnata, nell’ambito della stessa area, una posizione professionale meno elevata che comporti l’inutilizzabilità del bagaglio professionale acquisito (Pret. Agrigento 5/3/99, est. Occhipinti)
  L’assegnazione di mansioni non equivalenti alle precedenti, in quanto appartenenti a un tipo di professionalità diversa, è illegittima per violazione dell’art. 2103 c.c. e deve pertanto ritenersi ammissibile l’ordine di reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte (Pret. Genova 15/5/98 (ord.), est. Ravera)
  L’assegnazione di nuove mansioni che riducano le attribuzioni del lavoratore, e ne svuotino qualitativamente la posizione professionale complessiva, comporta un danno alla dignità e personalità del dipendente, che sono beni protetti a livello costituzionale, e un danno da perdita di chances nel mercato del lavoro, in conseguenza del diminuito livello professionale; conseguentemente, il datore di lavoro deve essere condannato alla reintegrazione del dipendente nelle precedenti mansioni, o in altre equivalenti, nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla dequalificazione (nella fattispecie, si è ritenuto che per la determinazione di tali danni, da compiersi in via equitativa, si possa fare riferimento a una quota della retribuzione mensile, crescente con il perdurare nel tempo della lesione alla professionalità, fino a raggiungere il 100% della retribuzione stessa) (Pret. Milano 9/12/97, est. Ianniello)

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L'art. 2103 c.c., nel regolare l'esercizio dello ius variandi del datore di lavoro, prevede la possibilità di attribuire nuove mansioni al lavoratore in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda nel rispetto, oltre che dell'equivalenza delle nuove mansioni alle precedenti, della tutela del patrimonio professionale del lavoratore, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima l'assegnazione al lavoratore di nuove mansioni che non siano aderenti alla sua specifica competenza tecnico – professionale e che non gli consentano la piena utilizzazione o, addirittura, l'arricchimento del patrimonio professionale acquisito nella fase pregressa del rapporto (Pret. Roma 20/2/95, est. Perra, In senso conforme, v. Pret. Milano 26/8/96, est, Martello; Pret. Nocera Inferiore 20/1/98, est.Viva)

  Lo jus variandi del datore di lavoro deve essere esercitato tutelando l’utilizzazione, il perfezionamento e l’accrescimento della posizione professionale del lavoratore (Pretura Nocera Inferiore 5/12/96, est. Viva)
  Ai sensi dell’art. 2103 c.c., è illegittima l’assegnazione di nuove mansioni che non consentano la conservazione del bagaglio professionale acquisito e la valorizzazione delle capacità del lavoratore, dovendosi al riguardo ritenere irrilevante che il mutamento di mansioni sia stato disposto in considerazione della sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore che può condurre al licenziamento ma non può mai giustificare il declassamento, in mancanza di un consenso espresso o tacito del lavoratore medesimo (Pret. Milano 8/1//97, est. Porcelli)

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L'azione di risarcimento del danno alla professionalità, causato da illegittimo demansionamento, è soggetta a prescrizione ordinaria decennale, e non a prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., trattandosi di diritto al risarcimento di un pregiudizio di natura patrimoniale cagionato da illecito contrattuale, per violazione degli artt. 2087 e 2103 c.c., e non da illecito extracontrattuale (Pret. Milano 11/1/96, est. Peragallo)
Risarcimento del danno da dequalificazione – Può essere liquidato equitativamente in base a prova presuntiva – L’art. 2103 cod. civ. tutela la professionalità del lavoratore, escludendo che egli possa essere adibito a mansioni qualitativamente inferiori a quelle in precedenza svolte. Il datore di lavoro può modificare “in pejus” le mansioni del dipendente per evitare il licenziamento o il collocamento in cassa integrazione, ma solo con il consenso del lavoratore. In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell’art. 2103 cod. civ., il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Cassazione Sezione Lavoro n. 2354 del 7 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. De Matteis)

La somma versata a un ex dipendente a titolo di risarcimento del danno all’immagine non è soggetta a imposizione fiscale – In base al D.P.R. n. 1917 del 1986 la trattenuta per Irpef non è
legittima (Cassazione Sezione Quinta Civile n. 19754  del 4 ottobre 2004, Pres. Riggio, Rel. Papa)
Il danno non patrimoniale è conseguenza normale della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo – In termini di sofferenze personali e familiari (Cassazione Sezione Prima Civile n. 19608 del 30 settembre 2004, Pres. Delli Priscoli, Rel. Giuliani)
Il giudice può accertare in base a presunzioni il danno da demansionamento – Per la determinazione dell’importo è consentito il ricorso alla valutazione equitativa, riferita ad elementi concreti, come la retribuzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 15955 del 16 agosto 2004, Pres. Mattone, Rel. Curcuruto)
Il danno da dequalificazione può manifestarsi sotto vari aspetti, tra cui l’impoverimento e il mancato sviluppo della capacità professionale, la perdita di chances, la lesione del diritto alla salute, all’immagine e alla vita di relazione – Il risarcimento può essere determinato in via equitativa(Cassazione Sezione Lavoro n.  11045 del 10 giugno 2004, Pres. Ciciretti, Rel. De Luca)
DIMISSIONI LE DIMISSIONI PRESENTATE DA UNA PERSONA AFFETTA DA MALATTIA BIPOLARE, CARATTERIZZATA DALLA ALTERNANZA DI FASI DEPRESSIVE E FASI DI ECCITAMENTO, NEL QUADRO DI UN DISTURBO PSICO-AFFETTIVO, POSSONO ESSERE ANNULLATE – Per incapacità di intendere e di volere (Cassazione Sezione Lavoro n. 5159 del 12 marzo 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Vigolo
DIRITTO DI ACCESSO Non limita, per chi ne abbia diritto, il diritto di accesso agli atti amministrativi la trasmissione di documenti al giudice penale.(Tar Calabria-Catanzaro, sent. n. 1121/99)
DIRITTO ACQUISITO

 

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Il principio dell’ultrattività del contratto collettivo comporta per il lavoratore, in caso di mancato rinnovo alla scadenza, il diritto al mantenimento del trattamento acquisito – Non può verificarsi un vuoto normativo – Deve ritenersi esistente, nel nostro ordinamento, il principio dell’ultrattività del contratto collettivo. Esso comporta che, scaduto il contratto collettivo, senza che ne sia stato stipulato un altro per il periodo successivo, il lavoratore mantenga il diritto al trattamento economico e normativo da esso previsto. La funzione normativa riconosciuta al contratto collettivo impedisce che, nel settore da esso disciplinato, il rapporto di lavoro resti privo della sua complessiva regolamentazione (non solo quindi di quella economica) alla scadenza prevista che riapre, pertanto, solo il contenzioso contrattuale: questo effetto, lasciando il rapporto di lavoro in una situazione anomica, per la sola scadenza del termine, contraddirebbe, in maniera intollerabile, l’assetto della tutela del rapporto di lavoro oltre limite raggiunto, indubbiamente caratterizzato dalla centralità della dignità umana del lavoratore e dalla promozione di una sua effettiva, prioritaria, partecipazione al contesto politico-sociale (Cassazione Sezione Lavoro n. 5908 del 14 aprile 2003, Pres. Senese, Rel. Guglielmucci).
DIVISA, indossare la

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L'orario di lavoro inizia quando il dipendente, entrando nell'impresa, si assoggetta alle disposizioni dell'imprenditore; il tempo impiegato, all'interno dell'unità produttiva, per indossare le divise rientra quindi nell'orario di lavoro, trattandosi peraltro dell'adempimento di un dovere che il datore di lavoro ha valutato come attinente alla posizione lavorativa (Trib. Milano 10/6/95, pres. ed est. Mannacio)
  Il lavoratore entrando nello stabilimento si sottopone al potere direttivo dell’imprenditore ed è da tale momento che inizia la prestazione lavorativa. Se l’imprenditore ha prescritto l’uso del camice, il tempo per indossarlo rientra nell’orario di lavoro poiché l’obbligo di indossare una divisa imposta dall’imprenditore rappresenta manifestazione di soggezione al potere imprenditoriale (Cass.14/4/98 n. 3763, pres. Mileo, est. D’Angelo)

L'indennità di vestiario è un rimborso del datore di lavoro al lavoratore di un costo sopportato per il disimpegno della propria attività, non è pertanto computabile ai fini pensionistici. All' indennità di vestiario "va riconosciuta, come rilevato dal giudice di primo grado, natura di un vero e proprio rimborso delle spese sostenute dal dipendente (vigile urbano) per l’acquisto della divisa, necessaria per l’espletamento delle proprie mansioni. (In termini Sezione III Centrale 6 ottobre 1997, n.282/97).Il rimborso da parte dell’Amministrazione di un costo sopportato dal dipendente per il disimpegno della propria attività, quindi, non può assurgere al rango di elemento della retribuzione. A ciò si aggiunga che la indennità di vestiario non costituisce remunerazione per l’attività lavorativa posta in essere ed appare del tutto svincolata dal carattere della corrispettività, tipico di ogni emolumento retributivo aggiuntivo.In tale contesto, ed ai fini della soluzione della presente controversia, va precisato che non viene in rilievo in questa sede la problematica relativa alla legittimità o meno dell’erogazione di cui si tratta, ma solo la natura, quiescibile o meno,dell’erogazione medesima. In estrema sintesi la circostanza che l’indennità in parola non sia prevista dalla legge o dagli Accordi Nazionali di lavoro, viene in rilievo unicamente ai fini di escluderla dal computo della base pensionabile, ma non anche per dedurne l’illegittima corresponsione attuata, in fattispecie, in forza di atti deliberativi dell’Ente locale, insindacabili in questa sede." (Corte dei Conti - III Sez. centrale d'appello - Pres. De Marco - Rel. Calamaro - sentenza n. 94/1004)

FERIE

Affinché la determinazione del periodo feriale da parte del datore di lavoro sia legittima, l'epoca delle ferie deve essere comunicata con quel preavviso che, secondo correttezza e buona fede, consenta al lavoratore di organizzare in modo conveniente il riposo concesso (Trib. Milano 24/2/96, pres. ed est. Mannacio)

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La comunicazione della malattia insorta durante il periodo feriale può considerarsi tempestiva, ai fini dell'effetto sospensivo delle ferie, anche se non sia stato rispettato il dovere di celerità previsto per la giustificazione dell'assenza del lavoro; nella fattispecie la comunicazione della malattia risulta effettuata quando il lavoratore sarebbe dovuto rientrare al lavoro alla fine del periodo feriale (Trib. Milano 12 novembre 1999, pres. Ruiz)
Sussiste l'effetto interruttivo delle ferie, a causa della malattia insorta durante le stesse – in applicazione dell'art. 2109 c.c., siccome modificato dalla sentenza 30/12/87 n. 616 della Corte Costituzionale – qualora il lavoratore abbia richiesto e ottenuto regolare certificazione dello stato morboso, inviata sia al datore di lavoro sia all'Inps, che imponga la reperibilità al domicilio nelle fase orarie previste dal DM 15/7/86; tale reperibilità è infatti incompatibile con il reale conseguimento delle finalità proprie delle ferie, sottoponendo il lavoratore a restrizioni della libertà di movimento e della libertà di partecipare ad attività ricreative di svago, nonché ad incontri sociali (Trib. Pordenone 10/4/95, pres. Fontana, est. Bolzoni)

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L'effetto sospensivo delle ferie da parte della malattia, ai sensi dell'art. 2109 c.c. come integrato dalla sentenza della Corte cost. n. 616/87, si verifica – quando la malattia comprometta apprezzabilmente la funzione assolta dalle ferie nel ritemprare le energie psicofisiche del lavoratore – sia se si tratti di ferie individuali sia se si tratti di ferie godute collettivamente dai dipendenti in concomitanza con la chiusura dello stabilimento (Trib. Milano 16/12/94, pres. Siniscalchi, est. Accardo, in In senso conforme, v. Trib. Milano 21/5/97, pres. Ruiz, est. De Angelis)
Sussiste l'effetto interruttivo delle ferie a causa della malattia insorta durante le stesse in applicazione dell'attuale testo dell'art. 2109 c.c., qualora la malattia non consenta la salvaguardia dell'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione propria delle ferie (Trib. Milano 16/12/95, pres. Mannacio, est. Gargiulo)
 

E' illegittima la riduzione delle ferie in misura proporzionale alle assenze per malattia intervenute nel periodo della loro maturazione (Pret. Milano 28/2/96, est. Porcelli)

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Poiché il nostro ordinamento tutela il diritto alle ferie in tutti i casi in cui la mancata prestazione lavorativa non sia imputabile alla volontà dell’interessato, bensì dipenda dalla legge o da uno stato di necessità, va ritenuta la maturazione del diritto alle ferie anche per i periodi di assenza per malattia. Non così in ipotesi di preavviso sostituito dalla corrispondente indennità, poiché, in tale caso, l’avvenuto pagamento dell’indennità sostitutiva, accettata dal lavoratore, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro (Pret. Milano 23/7/99) 
  È illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché non venga salvaguardata la funzione fondamentale dell’istituto di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche (nella fattispecie, il Pretore ha ritenuto in contrasto con la funzione dell’istituto la fruizione di un solo giorno di ferie per disposizione del datore di lavoro) (Pret. Milano 16/11/96, est. Cincotti)
  E’ illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali (Pret. Milano 20/1/99, est. Cecconi)

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Il datore di lavoro - su richiesta del lavoratore - può imputare a ferie un'assenza per malattia se questo è utile per il dipendente per evitare la perdita del posto di lavoro a seguito della scadenza del periodo massimo di malattia (Cassazione sentenza 27 febbraio 2003 n. 3028)
FONDI

(Proventi art. 208 CdS)

 

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - dell’art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall’art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada. (Corte Cost. sent. n. 426/2000)

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La dizione dell'ART. 208 del C.d.S.: "miglioramento della circolazione sulle strade" è di portata così ampia e generica (come riconosce l'Avvocatura dello Stato) da consentire l'utilizzo dei proventi in questione anche per il pagamento del lavoro straordinario ai vigili urbani che, sia pure indirettamente, persegue la finalità di contribuire appunto al miglioramento della circolazione stradale.
Gli interventi indicati dalle norme del Codice della strada - fra cui quella in esame - non possono che avere, in relazione alla suddetta generica espressione, valore solamente indicativo.
Esattamente poi, osserva il Comune di Palermo, non si tratta di attribuire in questo modo trattamenti economici non previsti dal contratto, ma del reperimento di risorse per il finanziamento di oneri relativi a voci previste dal C.C.N.L., cioè lavoro straordinario e/o progetti obiettivi. (TAR Sicilia sent. 1697/00)
GIURISDIZIONE       Il Giudice amministrativo può accogliere l'istanza di sospensione cautelare dell'esecuzione di un atto amministrativo sul presupposto dell'illegittimità costituzionale della legge su cui lo stesso si basa (addotta dal ricorrente in via di eccezione), solo se contestualmente ritiene l'eccezione non manifestamente infondata e la rimette alla Corte Costituzionale (tranne casi eccezionali, in cui la natura degli interessi in gioco e l'imminenza di eventi insuperabili o irreversibili non consentono dilazione) (Cons. Stato, VI sez., 24 marzo 2000 n. 1431 pres. De Roberto, est. Maruotti)
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia di un dipendente pubblico con l'amministrazione datrice di lavoro se il provvedimento contestato, ancorché adottato prima del 30/6/98, abbia prodotto effetti dopo tale data (Trib. Milano 24 luglio 1999, est. Atanasio)

Con la recente riforma in tema di pubblico impiego la linea di demarcazione tra le attribuzioni del giudice ordinario e quelle del giudice amministrativi è stata tracciata ratione materiae, vale a dire con riferimento a distinte categorie di rapporti di lavoro ben individuate e non già sulla base del tipo di posizione giuridica tutelata (se, cioè, si tratti di diritti soggettivi o di interessi legittimi) (Trib. Pordenone 20/3/00, pres. Lazzaro)

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Quando la definizione di una controversia individuale di lavoro richieda la risoluzione di questione concernente la validità, efficacia o interpretazione di un contratto o accordo collettivo nazionale sottoscritto dall'Aran ai sensi degli artt. 45 ss. d.lgs. 3/2/93 n. 29, il giudice, risolte le altre questioni pregiudiziali , deve applicare il procedimento di cui all'art. 68 bis d. lgs. n. 29 cit., come modificato dai d. lgs. 31/3/98 n. 80 e 29/10/98 n. 387, anche qualora ritenga agevole, o addirittura univoca e obbligata la soluzione interpretativa, senza avere nessuna discrezionalità in proposito (nella specie, veniva in discussione l'interpretazione di una clausola del c.c.n.l. per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa in materia di competenze retributive ai fini della determinazione dell'indennità di rischio radiologico nel rapporto a tempo parziale) (Trib. Brescia 9/5/00 (ord.), est. Onni)

Con la c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, sono state devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai "rapporti di lavoro" alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, alle controversie cioè che , presupponendo definita l'eventuale procedura concorsuale per l'accesso all'impiego, hanno per oggetto un rapporto di lavoro già costituito ovvero un rapporto che la pubblica amministrazione era obbligata a costituire con i vincitori del concorso; pertanto deve invece essere riconosciuta la giurisdizione del Giudice amministrativo, per una controversia riguardante l'assunzione, a seguito di dimissioni dei vincitori di concorso per l'accesso all'impiego, di candidati riservisti interni, in luogo di candidati esterni collocatisi in posizione di maggior favore in graduatoria approvata ed ancora vigente, considerato che questi non sono titolari di un diritto soggettivo all'assunzione, bensì di un mero interesse legittimo al regolare svolgimento della procedura concorsuale che si innesca a scorrimento, seppure finalizzata all'assunzione (Trib. Rimini 13/7/00, pres. Cetro)

Il criterio per individuare il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo in materia di concorsi per l'assunzione di pubblici dipendenti deve aver riguardo al momento in cui viene approvata, con atto dell'organo di vertice dell'amministrazione, la graduatoria del concorso. Solo da tale momento infatti viene meno la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali, di cui all'art.68, 4° comma, del D.lg. n. 29/93, e subentra la giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie concernenti l'assunzione al lavoro, ai sensi dell'art. 68, 1° comma, del decreto medesimo. L'adozione di tale criterio presuppone che si debba riconoscere, in capo al vincitore del concorso, un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione - tutelabile innanzi al giudice ordinario - nei confronti dell'amministrazione che ha emanato il bando (Trib. Modena 2/8/00 ordinanza, pres. e est. Cervelli)

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Ai sensi dell'art. 45, 17° comma, D. Lgs. 31/3/98 n. 80, rientrano nella giurisdizione del giudice del lavoro le controversie che traggono origine da un provvedimento della pubblica amministrazione emanato successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 31/3/98 n. 80, essendo irrilevante la circostanza che i fatti posti a fondamento di tali provvedimenti si siano svolti prima di tale data (Trib. Milano 19 luglio 1999, est. Curcio)
In ipotesi di infortunio sul lavoro, una volta accertata la mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza imposte dal DPR 30/6/65 n. 1124, va ritenuta la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno biologico; l’adesione spontanea del lavoratore alla richiesta della prestazione lavorativa straordinaria durante la quale l’infortunio si è verificato è irrilevante ai fini della sussistenza di detto obbligo, posto che tale comportamento non introduce alcun elemento di volontarietà idoneo a configurare un "rischio elettivo" (Trib. Roma 22/1/99, pres. ed est. Zecca)
Il termine di prescrizione ordinaria dell'azione risarcitoria da lesione non inizia a decorrere dal primo manifestarsi della patologia, bensì dal momento della consapevolezza della stessa e della sua dipendenza dall'attività lavorativa, da parte del danneggiato (Trib. Milano 28/11/95, pres. Mannacio, est. Accardo)
In ipotesi di infortunio mortale cagionato da colpa datoriale, compete agli eredi del lavoratore (oltre al risarcimento del danno morale da liquidarsi equitativamente, in misura che tenga conto delle sofferenze patite dalla persona offesa, nonché della gravità dell'illecito e di tutti gli altri elementi della fattispecie concreta) il risarcimento del danno biologico iure proprio, ove questi provino di aver subito, a cagione del decesso del congiunto, una sensibile e non transeunte lesione della propria integrità fisio – psichica. Non compete invece agli eredi il risarcimento del danno biologico iure hereditario, posto che quest'ultimo, concretandosi nel danno alla salute nei suoi riflessi sulla vita di relazione, presuppone necessariamente la permanenza in vita della persona lesa, dopo l'infortunio, almeno per un periodo di tempo apprezzabile, durante il quale le predette conseguenze dannose abbiano avuto modo di prodursi (Trib. Torino 31/3/95, pres. Gamba, est. Mancuso, in D&L 1995, 1003)

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Posto che, nell’attuale sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, le indennità a carico dell’Inail riguardano il solo danno connesso alla perdita di capacità lavorativa, e non coprono dunque l’intero ambito del danno biologico, l’azione di regresso dell’Istituto sulle somme globalmente corrisposte dal responsabile all’infortunato, a titolo di risarcimento del danno biologico, deve essere limitata a quella sola parte del danno biologico risarcito, che si ricollega alla diminuzione della capacità lavorativa generica, equitativamente stimabile, con riferimento alla fattispecie in esame, nei tre quinti del totale (Trib. Pordenone 3/5/96, pres. ed est. Appierto)
Assodata la sussistenza di una responsabilità datoriale per infortunio (avvenuto in epoca antecedente alla disciplina del danno biologico a carico INAIL) ed il nesso di causalità tra l'evento invalidante e l'attività lavorativa, questo giudice ritiene che per il risarcimento del danno biologico richiesto e gravante sulla società possano essere utilizzate - quantunque riferibili all'indennizzo di competenza dell'INAIL - le tabelle approvate con decreto ministeriale 12/7/00 (in applicazione dell'art. 13, d.l. 23/2/00, n. 38) in quanto per la loro valenza generale e per la loro applicabilità sull'intero territorio nazionale possono essere considerate, in attesa del definitivo intervento del legislatore, il parametro attualmente più attendibile per la valutazione equitativa del danno biologico (Trib. Salerno 5/2/01, pres. e est. Di Benedetto)
INFORTUNIO SUL LAVORO Il concorso di colpa del dipendente nella produzione di un infortunio sul lavoro non vale a ridurre l’importo del risarcimento dovuto dall’azienda – L’imprenditore è esonerato dalle sue responsabilità solo in caso di abnormità del comportamento del lavoratore (Cassazione Sezione Lavoro n. 3213 del 18 febbraio 2004, Pres. e Rel. Miani Canevari).
Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro può rientrare nell’attività lavorativa – Quando è funzionale alla prestazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 5701 del 22 marzo 2004, Pres. Mattone, Rel. De Matteis) Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro, come straordinario), allorché sia funzionale rispetto alla prestazione. In particolare, sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. In questo caso deve essere considerato lavorativo il tempo impiegato per recarsi dall’azienda alla località dove deve essere svolta la prestazione

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In ipotesi di infortunio sul lavoro, una volta accertata la mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza imposte dal DPR 27/4/55 n. 547, va ritenuta la piena responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., nonché ex art. 590 c.p., con conseguente obbligo di integrale risarcimento del danno biologico, del danno morale e delle spese mediche, indipendentemente dall’eventuale concorso di colpa del lavoratore infortunato, che non vale a escludere la responsabilità datoriale, a meno che non si concreti in una condotta totalmente estranea alla prestazione lavorativa, e, come tale, assolutamente inopinabile e imprevedibile (Pret. Busto Arsizio, sez. Gallarate, 10/2/99, est. Guadagnino)
  In ipotesi di infortunio sul lavoro, una volta accertata l'omissione, da parte del datore di lavoro, dell'adozione delle misure preventive di sicurezza, imposte, in forma generica, dall'art. 2087 c.c. e, in forma specifica, dal DPR 27/4/55 n. 547, va ritenuta la piena responsabilità, anche penale, del datore di lavoro, per imprudenza o negligenza; conseguentemente, compete al lavoratore infortunato l'integrale risarcimento del danno biologico, a prescindere da eventuali indennità previdenziali, attinenti esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica produce sulla capacità lavorativa dell'assicurato, nonché l'integrale risarcimento del danno morale, a prescindere dall'accertamento del reato in sede penale, ben potendo tale accertamento essere compiuto dal giudice civile (Pret. Monza 2/5/95, est. Padalino)

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In ipotesi di infortunio ascrivibile a responsabilità penale del datore di lavoro, per inosservanza della normativa antiinfortunistica di cui al DPR 27/4/55 n. 547, compete al lavoratore infortunato il risarcimento integrale del danno biologico e del danno morale, a prescindere da eventuali indennità corrisposte dall'Inail, essendo stato l'art. 10, c. 6 e 7, DPR 30/6/65 n. 1124, dichiarato illegittimo, con sentenza 27/12/91 n. 485 della Corte cost., nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno biologico per la sola quota eccedente le indennità corrisposte dall'Inail (Pret. Milano 11/3/95, est. Peragallo)
  In ipotesi di infortunio occorso a un lavoratore, per avere sollevato un peso eccessivo, in rapporto alle sue precarie condizioni fisiche, già portate alla conoscenza dell'impresa, va affermata la responsabilità datoriale in relazione al sinistro, con obbligo di risarcimento del danno biologico, quand'anche sia accertato che fossero state impartite espresse disposizioni al lavoratore, affinché si astenesse da sforzi eccessivi, in quanto l'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare, di propria iniziativa, e sotto il proprio controllo, tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza del lavoro, non consentendogli di demandare in via sistematica allo stesso lavoratore la valutazione e la decisione su ciò che, di volta in volta, può essere rischioso per la propria salute (Pret. Milano 17/5/96, est. Mascarello)

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L’eventuale indennizzo corrisposto dall’Inail al lavoratore infortunato, essendo volto a ristorare il solo pregiudizio alla capacità lavorativa generica, è totalmente estraneo al risarcimento del danno biologico e del danno morale che, pertanto, vanno posti integralmente a carico del datore di lavoro (nella fattispecie, è stato anche ritenuto che, ai fini della liquidazione del danno morale, è consentito al giudice civile l’accertamento del fatto reato, indipendentemente dal previo accertamento in sede penale) (Pret. Busto Arsizio, sez. Gallarate, 10/2/99, est. Guadagnino)

  Posto che la rendita Inail non indennizza il danno biologico nella sua globalità, ma solo per quella parte che attiene alla menomazione della capacità lavorativa generica, va dichiarata la risarcibilità integrale del danno biologico quando, come nella fattispecie, la malattia sia insorta dopo il pensionamento del lavoratore, sì da potersi escludere qualsivoglia incidenza della lesione all'attitudine al lavoro sulla produzione del danno biologico (Pret. Torino 10/11/95, est. Fierro)
  In caso di infortunio sul lavoro ascrivibile a responsabilità datoriale, compete al lavoratore infortunato il risarcimento del danno morale, nonché il risarcimento del danno biologico, da ridursi equitativamente del 50% in funzione alla rendita Inail percepita, che copre quella parte del danno biologico che si ricollega alla diminuzione della capacità lavorativa generica (Pret. Milano 9/3/96, est. Sala)
  Il datore di lavoro, responsabile per l’infortunio, deve risarcire il lavoratore infortunato la metà del danno biologico (c.d. puro), poiché la restante metà (c.d. danno biologico collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica) è coperta dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (Pret. Trento 12/11/99, est Flaim)

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In ipotesi di infortunio sul lavoro ascrivibile a responsabilità datoriale, compete al lavoratore infortunato il risarcimento del danno morale, il risarcimento del danno biologico inerente all’invalidità temporanea, nonché il risarcimento del danno biologico inerente all’invalidità permanente, quest’ultimo a ridursi equitativamente di un terzo, in funzione dell’indennizzo Inail percepito, che già copre quella parte del danno biologico che si ricollega alla perdita della capacità lavorativa generica (Pret. Milano 1/2/97, est. Cincotti)
  Nel caso in cui dalla condotta datoriale illecita per violazione dell'art. 2087 c.c. sia derivata dapprima una lesione dell'integrità psico – fisica e, dopo una fase intermedia di malattia, la morte del lavoratore, gli eredi di quest'ultimo possono far valere nei confronti del datore di lavoro, iure hereditatis, il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale, subiti dal lavoratore nel periodo che va dal momento della lesione a quello della morte (Pret. Torino 10/11/95, est. Fierro)
INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Parere – artt. 64 e 49 d. lgs. n. 165/2001. Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi. Necessità della sottoscrizione dell’accordo di interpretazione da parte di tutti i sindacati firmatari del contratto da interpretare. (Cons. Stato Sezione Prima del  31 Ottobre 2001 - Presidente P. Salvatore - Est. Pajno )

LAVORO STRAORDINARIO

Autorizzazione resa in via di sanatoria: “la giurisprudenza di questo consiglio ha costantemente affermato che il diritto al compenso per lavoro straordinario dei pubblici dipendenti presuppone necessariamente una formale autorizzazione del competente organo, eventualmente resa anche ex post in via di sanatoria. (Cons.Stato n.8529/2003)
torno su Funzione del lavoro straordinario: La funzione del lavoro straordinario è, invero, quella di sopperire, in base a specifici moduli organizzativi predeterminati, a  momentanee carenze di organico mediante l’utilizzazione del personale con prestazioni che vanno al di là dell’ordinario orario di servizio; ciò per assicurare un corretto funzionamento degli uffici e una correlata utilitas per gli amministrati. Corretto funzionamento degli uffici la cui valutazione è rimessa, però esclusivamente agli organi responsabili dell’amministrazione, cui non possono legittimamente sostituirsi unilaterali e non coordinate iniziative del personale, che potrebbero anche tradursi in forme di pregiudizio per la stessa p.a. e di responsabilità degli amministratori. (Cons.Stato 1352/2001)
Mancanza di preventiva autorizzazione(1): non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dei competenti organi gerarchici all’effettuazione del lavoro straordinario qualora l’autorizzazione stessa risulti implicitamente (cfr. Cons. St., vi sez. N.4305/2001; n.3495/2001, fra le più recenti); ovvero si tratta di quelle prestazioni del lavoratore che avvengono nell’ambito di attività alle quali egli deve obbligatoriamente partecipare o che avvengono nell’espletamento di un servizio che l’amministrazione è indubitabilmente tenuta a garantire stante l’obbligatorietà e l’indispensabilità del servizio stesso. (Cons.Stato 2921/2002)
Mancanza di preventiva autorizzazione(2): Ciò non di meno la sezione è ferma nel ritenere che non  può essere riconosciuto alcun compenso per lavoro straordinario quando manchi una preventiva formale autorizzazione da parte del datore di lavoro, in quanto solo in tal  modo è possibile controllare,  nel rispetto dell'art. 97 cost., la  reale esistenza delle  ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali del dipendente (cfr., tra le altre sez.v, 13 settembre 1991 n. 1154; 15 marzo 1993, n. 363) - (Cons.Stato 1352/2001).
torno su Straordinario effettuato fuori sede: le prestazioni straordinarie eseguite fuori della sede di titolarità del dipendente, prive di specifica autorizzazione, non danno luogo al maturare di alcun diritto. Deve escludersi, peraltro, che l’atto di missione comprenda un’autorizzazione implicita allo svolgimento di lavoro straordinario, poiché solo attraverso l’esplicita indicazione di una tale volontà è possibile controllare, nel rispetto dell'art. 97 della costituzione, la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali del personale (cons. St., sez. Vi, n. 4879 del 19.9.2000; sez. V, n. 3158 del 2.6.2000; sez. V, n. 2160 del 27.12.1999; c.g.a., n. 274 del 14.6.1999; sez. V, n. 363 del 15.3.1993; sez. V. N. 595 del 16.11. 1983).inoltre l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario, comportando una spesa, richiedono un'impegno di spesa sull'apposito capitolo, e presuppongono necessariamente un atto formale per cui, per loro natura, non possono essere disposte implicitamente.” (Cons.Stato n.8529/2003)
LICENZIAMENTO 

LA RESPONSABILITA’ DELL’AZIENDA IN CASO DI LICENZIAMENTO PER INIDONEITA’ FISICA POI RISULTATA INSUSSISTENTE NON PUO’ RITENERSI ATTENUATA PER EFFETTO DELL’ERRONEO ACCERTAMENTO SANITARIO ESEGUITO DA UN ISTITUTO PUBBLICO – L’impresa è tenuta al risarcimento per non avere adeguatamente valutato il giudizio tecnico (Cassazione Sezione lavoro n. 3114 del 17 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. De Renzis).

L'estinzione del rapporto di servizio e di pubblico impiego non può avvenire tacitamente ma consegue sempre ad una determinazione espressa nelle forme di legge (Consiglio di Stato 20/11/00, n. 6181, pres. Catallozzi, est. Poli)
il licenziamento del dirigente non puo’ essere giustificato con addebiti generici e pretestuosi – il giudice deve applicare il principio di correttezza (cassazione sezione lavoro n. 12090 del 1 luglio 2004, pres. prestipino, rel. cuoco).
L’AZIENDA CHE LICENZI UN DIPENDENTE PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO DI MALATTIA DEVE, SU RICHIESTA DEL LAVORATORE, SPECIFICARE IL NUMERO E LA DURATA DELLE ASSENZE L’omessa precisazione rende illegittimo il licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 14873 del 3 agosto 2004, Pres. Senese, Rel. Cataldi).
IL LAVORATORE PUO’ IMPUGNARE DAVANTI AL GIUDICE IL LICENZIAMENTO PER MANCANZE, ANCHE CON ARGOMENTI NON UTILIZZATI NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SVOLTOSI IN SEDE AZIENDALE Non sussistono preclusioni (Cassazione Sezione Lavoro n. 4050 del 27 febbraio 2004, Pres. Mileo, Rel. De Luca).
IL RINVIO A GIUDIZIO DEL LAVORATORE CON L’IMPUTAZIONE DI GRAVI REATI NON E’ SUFFICIENTE A GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO – Il giudice civile deve verificare la fondatezza degli addebiti (Cassazione Sezione Lavoro n. 13294 del 10 settembre 2003, Pres. Senese, Rel. Toffoli).
MALATTIE PROFESSIONALI In ipotesi di malattia professionale, provocata da esposizione dei lavoratori a sostanze nocive in assenza di adeguate misure di protezione, può essere accertata anche in sede civile, indipendentemente da qualsiasi pregiudiziale penale, la responsabilità datoriale, sia per violazione dell'art. 2087 c.c., sia per commissione di reato, con conseguente diritto dei lavoratori al risarcimento tanto del danno biologico, quanto del danno morale (Pret. Milano 9/2/96, est. Martello)
MANSIONE SUPERIORE E' un diritto del dipendente pubblico, che abbia svolto le funzioni, il trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore (Cons. Stato, Sez. A.P., Ord. n. 11 del 23.2.2000)
  L'art. 56 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 come modificato dal D. Lgs. 31/3/98 n. 80, ha introdotto anche per il pubblico dipendente il diritto al compenso per mansioni superiori, rinviando tuttavia l'operatività della norma sino all'efficacia dei contratti collettivi adottati successivamente alla disposizione normativa in esame. Peraltro, il diritto al compenso spetta al dipendente, indipendentemente dalla stipulazione dei predetti contratti, dal momento in cui l'art. 15 del D. Lgs. 29/10/98 n. 387 ha soppresso l'originario divieto di pagare differenze stipendiali nella fase transitoria (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2000 n. 10, pres. Laschena, est. Di Napoli)

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Il principio costituzionale di equivalenza della retribuzione al lavoro effettivamente prestato – contenuto nell'art. 36 Cost. e anticipato già dall'art. 21126 c.c. – trova applicazione anche nel pubblico impiego e comporta il diritto del dipendente assegnato a mansioni superiori inerenti un posto vacante in organico a percepire la relativa differenza stipendiale; detto principio non può subire restrizioni per l'astratta possibilità di abusi nell'assegnazione delle funzioni superiori, sicché non sussiste il denunciato contrasto con il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (Corte cost. 31/3/95 n. 101, pres. Baldassarre, rel. Mengoni)
  Nel pubblico impiego, dopo la privatizzazione, lo svolgimento di mansioni superiori comporta il diritto a percepire le relative differenze di retribuzione – E’ esclusa invece la promozione automatica se non prevista dalla contrattazione collettiva – Nel quadro della “privatizzazione” del pubblico impiego, l’art. 57 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 ha introdotto una nuova disciplina dell’attribuzione temporanea di mansioni superiori, riconoscendo rilevanza economica a tale assegnazione, pur senza il diritto alla qualifica superiore. Siffatta garanzia del trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori svolte non ha, però, avuto immediata applicazione, giacché la sua operatività è stata a più riprese differita senza soluzione di continuità fino a quando l’art. 57 cit. è stato abrogato dall’art. 43 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
            La materia è ora disciplinata dall’art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, nel testo dapprima sostituito con l’art. 25 del D. Lgs. n. 80 del 1998, e successivamente modificato dall’art. 15 del D. Lgs. 29 ottobre 1998 n. 387. L’art. 56 prevede la retribuibilità dello svolgimento delle mansioni superiori, ma (al sesto comma) ne rinvia l’applicazione in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali, prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita, per cui, fino  a tale data, “in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore”. Però la modifica introdotta dall’art. 15 del D. Lgs. 387/1998 – che ha soppresso le parole “a differenze retributive o” nel cit. sesto comma dell’art. 56 – ha reso operante la prescrizione della retribuibilità dell’espletamento delle mansioni superiori alla qualifica; in tal senso si è già pronunciata la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, ad. pl. 23 febbraio 2000 n. 12), che, appunto, ha affermato che l’art. 15 del D.Lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 ha reso anticipatamente operativa la disciplina contenuta nell’art. 56 D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 con riguardo al diritto del dipendente pubblico, che abbia svolto le funzioni, al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 387 cit., con la conseguente inapplicabilità alle situazioni pregresse.
            La retribuibilità dell’esercizio delle mansioni superiori alla qualifica costituisce peraltro diretta applicazione del canone costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., come è stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento proprio alla particolare disciplina dettata per il personale sanitario, al quale appartiene il ricorrente (cfr. C. Cost. n. 57 del 1989; n. 296 del 1990; n. 101 del 1995). Questo principio peraltro è stato esteso anche al pubblico impiego in generale, pur se la Corte Costituzionale ha precisato che la garanzia dell’art. 36 Cost. non si traduce necessariamente in un rigido automatismo per cui al pubblico dipendente spetta esattamente il trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori (C. Cost. n. 115 del 2003); è sufficiente – ma anche necessario per assicurare il rispetto dell’art. 36 Cost. – che vi sia un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza (C. Cost. n. 273 del 1997). Peraltro la legge (ora art. 52 del Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165) esclude che dallo svolgimento delle mansioni superiori possa conseguire l’automatica attribuzione della qualifica superiore; questa regola è destinata ad essere superata dalla normativa contrattuale, che è autorizzata dal comma sesto dell’art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001 a prevedere fattispecie di “avanzamenti automatici” (Cassazione Sezione Lavoro n. 16078 del 25 ottobre 2003, Pres. Mileo, Rel. Amoroso).
MATERNITA' - PATERNITA' Il trattamento economico di maternita’ deve essere corrisposto alla lavoratrice anche se, nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, ella sia stata licenziata per giusta causa – in applicazione degli articoli 3, 31 e 37 della costituzione (corte costituzionale sentenza n. 405 del 14 dicembre 2001, pres. ruperto, red. contri).

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Il diritto ai riposi giornalieri spetta ai genitori adottivi nel periodo di un anno dall'ingresso del minore nella famiglia - anche quando il bambino ha più di un anno di età (Corte Costituzionale n. 104 del 1 aprile 2003, pres. chieppa, red. amirante).
MOLESTIE SESSUALI Nell’ambito dell’illecito aquiliano, l’autore delle molestie sessuali è tenuto a risarcire il danno biologico che comprende anche il danno imprevedibile consistente nelle ulteriori conseguenze che l’evento dannoso ha causato al danneggiato la cui preesistente struttura di personalità era caratterizzata da labilità e incapacità a elaborare situazioni stressanti (Trib. Milano 21/4/98, pres. Ruiz, est. de Angelis)
La responsabilità solidale del datore di lavoro con il dipendente che abbia effettuato molestie sessuali ai danni di altro dipendente ha natura contrattuale che deriva dalla violazione dell’art. 2087 c.c. e che limita l’obbligo risarcitorio del datore stesso al solo danno biologico subito dal soggetto molestato (Trib. Milano 21/4/98, pres. Ruiz, est. de Angelis)

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Qualora dal comportamento posto in essere da un incaricato del datore di lavoro che, nell’esercizio delle proprie mansioni, abbia tenuto per petulanza, nei confronti di una dipendente, reiterati e intenzionali comportamenti sessualmente molesti, in luogo di lavoro aperto al pubblico, sia derivata casualmente alla dipendente una temporanea patologia psichica, consistita in disturbi dell’adattamento, sia il preposto che il datore di lavoro (che non abbia adottato alcun provvedimento a tutela dell’integrità psicofisica e morale della dipendente) sono tenuti al risarcimento, tanto del danno biologico temporaneo quanto del danno morale, in via fra loro solidale anche in relazione al danno morale, per il combinato disposto degli artt. 2049 c.c. e 185 c.p. (Pret. Milano 31/1/97, est. Curcio)
MOBBING

Costituiscono mobbing le pratiche poste in essere nell'ambiente di lavoro per isolare il dipendente, nei casi più gravi, per espellerlo dall'azienda, con effetto lesivo sul suo equilibrio psichico. L'invito rivolto a una dipendente di rassegnare le dimissioni, l'assunzione durante la sua malattia di altra lavoratrice a tempo indeterminati, con attribuzione a quest'ultima delle mansioni già assegnate alla dipendente assente, nonché l'attribuzione, al rientro dalla malattia, di mansioni dequalificanti integrano una fattispecie di mobbing; in tal caso spetta alla dipendente il risarcimento del danno - da determinarsi in via equitativa - sia per la temporanea compromissione dell'integrità psico-fisica, sia per la dequalificazione subita (Trib. Torino 30 dicembre 1999, est. Ciocchetti)

- E' configurabile il mobbing in azienda nell'ipotesi in cui il dipendente sia oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori, volti ad isolarlo dall'ambiente di lavoro e, nei casi più gravi, ad espellerlo, con gravi menomazioni della sua capacità lavorativa e dell'integrità psichica. (Trib. Torino 11/12/99, est. Ciocchetti)

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Non è configurabile un danno psichico del lavoratore, del quale il datore di lavoro sia obbligato al risarcimento, conseguente ad una allegata serie di vicende persecutorie lamentate dal lavoratore stesso (c.d. "mobbing" ), qualora l'assenza di sistematicità, la scarsità degli episodi, il loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i giorni all'interno di una organizzazione produttiva, che è anche luogo di aggregazione e di contatto (e di scontro) umano, escludano che i comportamenti lamentati possano essere considerati dolosi (Trib. Milano 20/5/00, pres. e est. Mannacio)

Il datore di lavoro risponde ex art. 2087 c.c. per i danni psicologici subiti dai propri dipendenti e dovuti ai trattamenti incivili e ingiuriosi posti in essere da un suo preposto (fattispecie relativa ad un'impiegata costretta a svolgere le sue mansioni in uno spazio angusto, isolato dai colleghi di lavoro e adibito a deposito, e ripetutamente insultata dal capo reparto per le lamentele relative a tale trattamento) (Trib. Torino 16/11/99, est. Ciocchetti)

Non è configurabile un danno psichico del lavoratore, del quale il datore di lavoro sia obbligato al risarcimento, conseguente ad una allegata serie di vicende persecutorie lamentate dal lavoratore stesso (c.d. "mobbing"), qualora non venga offerta rigorosa prova del danno e della relazione causale fra il medesimo ed i pretesi comportamenti persecutori, che tali non possono dirsi qualora siano riferibili alla normale condotta imprenditoriale funzionale all'organizzazione produttiva (Trib. Milano 16/11/00, est. Peragallo).
  Ove sia accertato che, per effetto dell’illecito demansionamento subito, sia derivato al lavoratore anche uno stato di disturbo psicologico clinicamente apprezzabile, compete a quest’ultimo anche il risarcimento del danno biologico temporaneo di natura psichica, a liquidarsi in base alle "tabelle" comunemente accettate (Pret. Milano 26/6/99, est. Frattin)

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La Costituzione non consente che le misure per contrastare il “mobbing” nel rapporto di lavoro formino oggetto di una legge regionale – la materia è riservata allo stato (Corte Costituzionale  n. 358 del 19 dicembre 2003, Pres. Chieppa, red. Amirante)
NOTE DI QUALIFICA Il dipendente può contestare le note di qualifica in base alle quali non gli sia stato attribuito un premio di rendimento previsto dal contratto collettivo - In materia il potere del datore di lavoro deve essere esercitato secondo correttezza e buona fede (Cassazione Sezione Lavoro n. 4276 del 24 marzo 2003, Pres. Mileo, Rel. D'Agostino).
NOTIFICHE "La notificazione di atti, non è tra le priorità dei compiti d'istituto quali, ad esempio, l'impedimento di violazioni di ordine pubblico o la repressione di abusi edilizi".(Corte dei Conti Sicilia, Sentenza n. 889 del 26/03/2004; Pres. Topi, Rel. Calabresi, Est. Calabresi )
Il servizio notificazioni non è un compito specificamente pertinente alla polizia urbana e la mancata esistenza presso il Comune di un apposito ufficio notifiche è uno stato di cronico disservizio imputabile al Sindaco (Corte dei Conti – Sardegna – Pres. Passeroni – sent. 84/2004)
ORDINAMENTO PROFESSIONALE Ex-VI livelli della P.M. sono stati inquadrati  nella  categoria  D posizione  economica 1 (Trib. Larino, 24/12/2001)
ORGANIZZAZIONE LAVORO  La polizia municipale, una volta eretta in corpo, non può essere considerata una struttura intermedia in una struttura burocratica più ampia (in un settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura.il comandante deve avere la responsabilità del corpo e rispondere direttamente al sindaco delle relative attività.Tale posizione, deve aggiungersi, non è affidabile ad un dirigente amministrativo che non abbia lo status di un appartenente al corpo di polizia municipale (Consiglio di Stato – sent. 4663 del 4/09/2000- V sezione)
PART-TIME

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56 bis, l. 23/12/96, n. 662, nella parte in cui consente ai pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di iscriversi agli albi professionali ed esercitare le libere professioni, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 Cost. (Corte Cost. 11/6/01, n. 189, pres. Ruperto, est. Vari) 

  Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65, l. 23/12/96, n. 662, che disciplinano il rapporto d'impiego part-time dei dipendenti della publica amministrazione, in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 Cost. (Corte cost. 18/5/99, n. 171, pres. Granata, est. Capotosti,) 
  E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, l. 23/12/96, n. 662, nella parte in cui non prevede anche per gli enti di maggiori dimensioni l'inapplicabilità delle norme che disciplinano il rapporto d'impiego part-time dei dipendenti della pubblica amministrazione, disposta per gli enti locali la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unità, in riferimento all'art. 3 Cost. (Corte cost. 18/5/99, n. 171, pres. Granata, est. Capotosti) 

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IN CASO DI ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE L’AZIENDA NON PUO’ MODIFICARE CON DECISIONE UNILATERALE L’ORARIO DI LAVORO INIZIALMENTE CONCORDATOLa modifica illegittima può comportare il risarcimento del danno (Cassazione Sezione Lavoro n. 13470 del 13 settembre 2003, Pres. Mileo, Rel.  Putaturo Donati V.).

PATTEGGIAMENTO IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA PENA CON PATTEGGIAMENTO, LA SENTENZA PENALE NON COMPORTA AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DELL’IMPUTATO Essa non può essere perciò utilizzata ai fini probatori nel processo civile (Cassazione Sezione Lavoro n. 6047 del 16 aprile 2003, Pres. Mileo, Rel. Capitanio). La sentenza con la quale il giudice applica all’imputato la pena da lui richiesta e concordata con il P.M., pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e agli effetti di cui all’art. 445 primo comma doc. proc. pen., non è, tuttavia, ontologicamente qualificabile come tale, traendo essa origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene lo imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità. Ciò si riflette sull’obbligo di motivazione nel senso che il giudice, pur dovendo esporre, comunque, i motivi su cui la decisione è fondata, non è, però, tenuto a indicare le prove poste a base della decisione né, tanto meno, ad enunciare le ragioni per cui non ritiene attendibili le eventuali prove contrarie. In altri termini l’applicazione di pena su richiesta delle parti non comporta un accertamento positivo e costitutivo della responsabilità dello imputato, ma soltanto la rinuncia di questo a far valere le proprie eccezioni e difese. Ne consegue che non può farsi discendere dalla sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell’imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile.
PENSIONE

Riconosciuto fondato che le infermità “ipertensione arteriosa; sinusite mascellare (non ascrivibile a categoria pensionistica); bronchite cronica con enfisema; spondiloartrosi cervico- dorso- lombare con discopatia cervicale; sindrome nevrotica con spunti fobici” possano dipendere da causa di servizio, qualora il parere del Collegio Medico Legale, tenuto conto dei risultati di un accurato esame medico supportato dalla documentazione in atti, ritiene le infermità riscontrate dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili ai fini della pensione privilegiata ordinaria e che il lavoratore alla data del collocamento a riposo per sopraggiunta inidoneità fisica sia inidoneo al proficuo lavoro in maniera utile, continuativa e permanentemente.(Corte dei Conti - Calabria -Giudice unico delle Pensioni –  sentenza n 115/2004)

In merito alla dipendenza da causa di servizio il Collegio medico (dopo accurata visita) ha ribadito che i fatti di servizio connessi alle mansioni di agente di polizia municipale erano caratterizzati dall’esposizione prolungata e ripetuta a disagi ambientali, climatici e stress psico- fisici, tanto da fare assumere al servizio stesso una connotazione di attività gravosa ed usurante, pertanto infermità quali “nevrosi ansiosa e depressiva”, “artrosi lombare e cervicale”, “sindrome vertiginosa da labirintite secondaria”, “otite purulenta cronica colesteatomatosa” (riscontrate a quel lavoratore) sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio ed è stata altresì riconosciuta l’inabilità del lavoratore a proficuo lavoro alla data del collocamento a riposo. (Corte dei Conti – Calabria – Giudice unico delle Pensioni - Sentenza 392/2004)

Le differenze retributive dovute allo svolgimento della mansione superiore, qualora questo ecceda i limiti temporali fissati dalla norma, sono pensionabili.  La pretesa azionata nei giudizi riuniti consiste nell'accertamento del diritto alla quiescibilità delle differenze stipendiali riconosciute all'interessato per la reggenza di un posto vacante di qualifica superiore al quale il lavoratore è stato incaricato ininterrottamente. Trattasi di verificare se tali compensi siano da considerare come retribuzione contributiva, ossia se rispondano ai requisiti di fissità, continuità e corrispettività richiesti dalla legge per i dipendenti degli enti locali. Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio la natura fissa e corrispettiva degli emolumenti percepiti dall'interessato per l'esercizio delle mansioni superiori (risultanti dalla differenza tra lo stipendio relativo al proprio posto di ruolo e quello relativo alla posizione superiore), trattandosi di compensi predeterminati (e quindi fissi) oltre che intesi a remunerare un'effettiva prestazione lavorativa (e pertanto corrispettivi). Al riguardo, l'art. 72, co. 2, del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 (di recepimento dell'accordo sindacale per il personale degli enti locali nel triennio 1985-1987, articolo aggiunto dall'art. 39 del d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494) stabilisce che l'affidamento di funzioni superiori è consentito per un periodo “non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”. E' evidente, quindi, che una reggenza interinale (di così lunga durata) che ecceda i limiti fissati dalla norma configurando la diversa ipotesi dell'incarico stabile e continuativo, in violazione del principio di copertura dei posti vacanti per pubblico concorso, valevole anche per i passaggi di livello del personale già in servizio. Per tutte le precedenti considerazioni, deve essere riconosciuto il diritto dell'interessato alla rideterminazione della pensione con il calcolo del trattamento economico differenziale percepito per l'esercizio delle funzioni superiori (Corte dei Conti – Lombardia – Giudice unico delle pensioni - sentenza 90/2004)

PERIODO DI PROVA

La proroga del periodo di prova e' consentita ma deve pervenire al dipendente entro il termine stabilito dalla norma per cui, in mancanza, il periodo deve intendersi favorevolmente concluso.   (Cons. di Stato, sez. IV, 14 febbraio 2002, n. 887; Pres. Paleologo, Est. Carinci)

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La giurisprudenza e' pacifica nel ritenere che la proroga del periodo di prova e' prevista proprio per dare la possibilita' all'impiegato di fornire all'Amministrazione - attraverso un miglioramento dell'estrinsecazione della sua personalita' in un piu' lungo periodo di osservazione - nuovi elementi che consentano di formulare un giudizio piu' completo, nel quadro di una valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso del servizio prestato (Cons. St., Sez. VI, n. 266 del 10.4.1979; TAR Toscana, Sez. II, n. 539 dell'11.6.1998). La giurisprudenza ha altresi' affermato che la proroga e' atto di natura recettizia e deve pervenire al dipendente entro il termine stabilito dalla norma. In mancanza, il periodo deve intendersi favorevolmente concluso (TAR Umbria, Perugia, n. 447 del 22 giugno 1994). (Estratto dalla sentenza del Cons. di Stato, sez. IV, 14 febbraio 2002, n. 887; Pres. Paleologo, Est. Carinci)
PROCESSO DEL LAVORO NEL PROCESSO DEL LAVORO I DOCUMENTI NON POSSONO ESSERE PRODOTTI IN CORSO DI CAUSADevono essere depositati tempestivamente con il ricorso o con la memoria di costituzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 16265 del 29 ottobre 2003, Pres. Mileo, Rel. De Matteis).
            Maria D. ha convenuto in giudizio gli eredi di Rosa I. per ottenere il pagamento di differenze di retribuzione e trattamento di fine rapporto per lavoro domestico prestato alle dipendenze della defunta. Gli eredi si sono costituiti in giudizio tardivamente, sostenendo che i crediti della lavoratrici erano stati soddisfatti ed hanno chiesto di essere ammessi a produrre alcune ricevute. Il Pretore ha consentito la produzione di documenti ed ha rigettato la domanda. La lavoratrice ha proposto appello davanti al Tribunale di Benevento censurando la decisione del Pretore per aver fondato la decisione sui documenti tardivamente prodotti dai convenuti. Essa ha invocato l’art. 416 cod. proc. civ. secondo cui il convenuto deve costituirsi in giudizio dieci giorni prima dell’udienza fissata per la comparizione e produrre, con la memoria di costituzione, i documenti che intende utilizzare come mezzi di prova. Il Tribunale ha respinto l’appello in quanto ha ritenuto, attenendosi al prevalente orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, che la produzione di documenti (cosiddette prove costituite) sia consentita, al contrario delle prove costituende, nell’udienza di discussione fino a che non sia iniziata la discussione orale e quindi oltre i termini dell’art. 416 cod. proc. civ. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale per disapplicazione dell’art. 416 cod. proc. civ.
            La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16265 del 29 ottobre 2003, Pres. Mileo, Rel. De Matteis) ha accolto il ricorso ricordando che la giurisprudenza più recente della Cassazione, modificando un antico orientamento in senso più conforme al dato letterale dell’art. 416 cod. proc. civ., nonché allo spirito del sistema e quindi alla intenzione del legislatore ha statuito che: “Nel rito del lavoro, l’omessa indicazione nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella comparsa di risposta, dei documenti, anche attinenti ad eccezioni rilevabili d’ufficio, nonché il loro mancato deposito insieme a detti atti, anche se in questi espressamente indicati, producono la decadenza dal diritto di produrli nel corso del giudizio, salvo che si tratti di documenti formati successivamente alla sua instaurazione o che la relativa produzione sia giustificata dallo sviluppo del giudizio” (Cass. 20.01.2003 n. 775).
            Alle due ipostesi di ammissibilità di produzione di documenti successivamente ai termini previsti per l’attore dall’art. 414 cod. proc. civ. e per il convenuto dall’art. 416 cod. proc. civ. indicati dalla giurisprudenza citata – ha affermato la Corte – si deve aggiungere quello di provata difficoltà a procurarsi il documento, come potrebbe essere in caso di successione nel processo ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ.
PROMOZIONI SE L’AZIENDA EFFETTUA UNA PROMOZIONE SENZA PROCEDERE ALLA SELEZIONE PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO, UN DIPENDENTE NON PROMOSSO PUO’ OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO – Da determinarsi in via equitativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 12069 del 18 agosto 2003, Pres. Trezza, Rel. Curcuruto).
PRIVACY Il datore di lavoro non ha diritto di prendere visione della documentazione dell'Inail concernente la dipendenza da causa di servizio di un incidente occorso a un dipendente, poiché la tutela del diritto alla riservatezza prevale sull'interesse del datore di lavoro di partecipare al procedimento (Cons. Stato 5/1/95 n. 12, pres. Salvatore, est. Torsello)

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La valutazione della prestazione del dipendente operata dal datore di lavoro rientra nella nozione di dato personale ai sensi dell'art. 1 L. 31/12/96, n. 675 e pertanto rispetto ad essa sono esercitabili i diritti attribuiti agli interessati dall'art. 13 della stessa legge; diversamente le operazioni effettuate al fine di giungere alla valutazione costituiscono solo una parte dell'iter complessivo di formazione della valutazione e, conseguentemente, rimangono esclusi dal cosiddetto diritto di accesso (Trib. Fermo 26/10/99, pres. e est. Alianello) La diffusione dei dati personali attraverso cartellini identificativi utilizzati nei rapporti con gli utenti o i clienti è una forma di trattamento dei dati personali e, pertanto, deve essere conforme ai principi di pertinenza e di non eccedenza (Trib. Milano 6/12/00, est. Santosuosso)

L'imposizione di esporre un cartellino identificativo, contenente nome e cognome, in presenza di un manifestato dissenso del lavoratore, costituisce una forma di abuso del diritto al nome e, comunque, è illegittima, poiché invade una sfera della persona che va oltre gli obblighi contrattuali (Trib. Milano 6/12/00, est. Santosuosso)
RAPPORTO DI LAVORO Il giudice, attraverso la procedura prevista dall'art. 669 duodecies c.p.c., può ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro di un dirigente statale a mezzo ufficiale giudiziario (nella specie, il tribunale ha, però, rigettato la richiesta di nomina di un commissario ad acta) (Trib. Catania 13/10/00 ordinanza, pres. Branciforti, est. Cordio)
RESPONSABILITA' ECONOMICA Il pubblico impiegato può essere chiamato a rispondere davanti alla Corte dei Conti del danno non patrimoniale recato allo Stato – Per lesione di immagine – Deve essere affermata la giurisdizione della Corte dei Conti sull’azione di responsabilità per il danno recato all’immagine e al prestigio di un Ministero con comportamenti illeciti. Si tratta di un danno che, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 17078 del 12 novembre 2003, Pres. Carbone, Rel. Marziale).
RETRIBUZIONE LA RETRIBUZIONE NON PUO’ ESSERE RIDOTTA NE’ PER DECISIONE UNILATERALE DELL’AZIENDA NE’ PER ACCORDO CON IL LAVORATOREAnche se essa non scende al disotto del livello previsto dal contratto collettivo (Cassazione Sezione Lavoro n. 16106 del 27 ottobre 2003, Pres. Prestipino, Rel. Roselli).
RIPOSO SETTIMANALE Per il lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo, senza concessione del riposo, il lavoratore ha diritto a una maggiorazione retributiva – Può inoltre ottenere il risarcimento del danno biologico, di cui deve dare la prova – La mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore è illecita, contrastando (oltre che con l’art. 2109 cod. civ.) con l’art. 36 terzo comma Cost.; per la prestazione lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo spetta, in relazione al principio di cui all’art. 36 primo comma Cost., una maggiore remunerazione, in considerazione della sua superiore gravosità. Ove il lavoratore richieda, in relazione alle indicate modalità della sua prestazione, anche il risarcimento del danno per la lesione del diritto alla salute, consistente in un’alterazione della sua integrità psicofisica, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti di cui all’art. 36 Cost. (Cassazione Sezione Lavoro n. 5207 del 3 aprile 2003, Pres. Mattone, Rel. Miani Canevari).

SANZIONI DISCIPLINARI

DISCIPLINARE

La sanzione della sospensione non può essere applicata per un’infrazione che non sia stata preventivamente pubblicizzata mediante affissione del codice disciplinare – Anche se si tratta di inadempienza a un obbligo espressamente previsto dalla lettera di assunzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 19306  del 24 settembre 2004, Pres. Sciarelli, Rel. De Luca)
La coincidenza fra il capo di incolpazione previamente contestato e quello posto a base della sanzione disciplinare dev’essere completa – Perché il lavoratore possa esercitare il diritto di difesa (Cassazione Sezione Lavoro n. 16249 del 19 agosto 2004, Pres. Senese, Rel. Roselli)

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Ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, non è sufficiente un inadempimento “di non scarsa importanza” – L’infrazione dev’essere “notevole” (Cassazione Sezione Lavoro n. 15596 dell’11 agosto 2004, Pres. Senese, Rel. Picone)

UN LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INTIMATO OLTRE DUE MESI DOPO LA CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO PUO’ ESSERE RITENUTO ILLEGITTIMO PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE – Se il ritardo non è adeguatamente giustificato (Cassazione Sezione Lavoro n. 3098 del 17 febbraio 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Mazzarella)
LUNGAGGINI BUROCRATICHE NON GIUSTIFICANO IL RITARDO NELLA CONTESTAZIONE DI UN ADDEBITO DISCIPLINAREIllegittimità del licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 15467 del 10 agosto 2004, Pres. Prestipino, Rel. Maiorano)

Gli addebiti di incapacita’ pubblicamente mossi da un dipendente alla dirigenza aziendale per avere causato una situazione di crisi potrebbe essere causa non sufficientemente grave da giustificare il licenziamento (Cass n. 14671 del 13/11/2000)
La contestazione disciplinare non ancora sfociata in un provvedimento disciplinare costituisce condotta antisindacale qualora si configuri come uno strumento intimidatorio, diretto a ostacolare lo svolgimento dell'attività sindacale (Trib. Milano 3 febbraio 2000 (decr.), est. Salmeri)
Per la pubblica amministrazione il termine per iniziare il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti sottoposti a processo penale decorre dalla comunicazione della sentenza irrevocabile – E non dalla conclusione del processo (Corte Costituzionale n. 186 del 24 giugno 2004, Pres. Onida, Red. Maddalena)
E' illegittima la sanzione disciplinare preceduta da una non tempestiva contestazione degli addebiti; il valore relativo da attribuirsi al requisito dell'immediatezza della contestazione, onde consentire al datore di lavoro il preciso accertamento della condotta del lavoratore, va infatti contemperato con l'esigenza di garantire a quest'ultimo la possibilità di difesa, che viene invece compromessa dal decorrere di un lasso di tempo eccessivo (Tribunale Milano 30 giugno 2000, est. Peragallo)
 

La l. 7/2/90, n. 19 sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego trova applicazione diretta anche per i dipendenti degli enti locali (Consiglio di Stato 20/11/00, n. 6181, pres. Catallozzi, est. Poli)

  Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 9, l. 7/2/90, n. 19 per la conclusione del procedimento disciplinare nei confronti di pubblico dipendente, non ha carattere perentorio nel caso in cui il procedimento consegua a sentenza di condanna emessa in seguito a patteggiamento (Consiglio di Stato 26/6/00, n.15, ad. plenaria, pres. Laschena)

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In sede di procedimento disciplinare nei confronti di pubblico dipendente che consegua a sentenza di condanna emessa in seguito a patteggiamento, non sono necessari autonomi accertamenti da parte dell'amministrazione per i fatti non controversi e per quelli esaustivamente accertati in sede penale; l'amministrazione può comunque utilizzare gli atti di indagine penale ed è onere dell' inquisito indicare gli elementi a suo discarico su cui l'amministrazione deve compiere nuovi accertamenti (Consiglio di Stato, 1/9/00, n. 4647, pres. Ruoppolo, est. De Nictolis)
  Il datore di lavoro, una volta esercitato il potere disciplinare nei confronti del dipendente in relazione a determinati fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti, non può esercitare una seconda volta, per i medesimi fatti, il detto potere, ormai esaurito (nel caso di specie, il datore di lavoro aveva contestato al lavoratore, comminandogli una sanzione conservativa, fatti già oggetto di una precedente contestazione che aveva portato al licenziamento del dipendente, poi dichiarato illegittimo in sede giudiziale (Pret. Milano 2/5/95, est. Negri della Torre)
  Per esercitare legittimamente il potere disciplinare il datore di lavoro deve dimostrare di aver portato a conoscenza dei lavoratori il codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, non potendosi considerare equipollenti mezzi di comunicazione diversi (Pret. Firenze 10/12/98, est. Varriale)
  Il datore di lavoro deve, a pena di nullità della successiva sanzione, consentire l'audizione orale richiesta dal lavoratore con assistenza da parte di sindacalista di sua scelta (Pret. Milano 15/10/94, est. De Angelis)
 

Non costituisce comportamento disciplinarmente rilevante l’aver disatteso un ordine di servizio emanato dal datore di lavoro, qualora le disposizioni in esso contenute difettino di specificità e abbiano un carattere di mera raccomandazione non vincolante (Pret. Roma 3/12/98, est. Perra). E’ illegittima in quanto sproporzionata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro giorni, volta a sanzionare l’ipotesi di risposta "arrogante" del dipendente a una disposizione impartita dal superiore gerarchico, qualora il comportamento del lavoratore non costituisca "grave insubordinazione" e la disposizione sia stata comunque eseguita (Pret. Roma 3/12/98, est. Perra)

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Ai fini della valutazione della gravità di un certo comportamento del lavoratore devono essere considerate le particolari circostanze in cui è stata commessa l'infrazione e l'intensità dell'elemento intenzionale, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la sanzione disciplinare del tutto sproporzionata in relazione all'oggettiva gravità del fatto e all'intensità dell'elemento intenzionale (Pret. Monza 28/11/95, est. Padalino)   La gravità della sanzione disciplinare deve essere proporzionata a quella dell'addebito, tenendo conto dell'oggettiva gravità del fatto e dell'intensità dell'elemento intenzionale; ove risulti sproporzionata, la sanzione deve essere annullata (Pret. Monza 25/7/95, est. Padalino)

NEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO LE SANZIONI POSSONO ESSERE APPLICATE SOLTANTO DALL’UFFICIO COMPETENTE PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – A garanzia del dipendente (Cassazione Sezione Lavoro n. 2168 del 5 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. Balletti).     L’art. 59, quarto comma, del decreto legislativo n. 29/93 – ha ricordato la Corte – stabilisce che “ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l’addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente”.  Con questa norma – ha osservato la Corte – il legislatore ha inteso introdurre una nuova regolamentazione del procedimento disciplinare, fondata essenzialmente sull’u.c.p.d. (ufficio competente per i procedimenti disciplinari) che ha sostituito la vecchia “commissione di disciplina”. La specializzazione di tale organo e in special modo il suo distacco rispetto al capo della struttura cui appartiene il dipendente incolpato – ha affermato la Corte – tendono significativamente all’imparzialità del momento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato; dall’interpretazione del quarto comma dell’art. 59 si evince quindi che: a) l’u.c.p.d. costituisce l’organo competente a irrogare le sanzioni disciplinari (ad eccezione del “rimprovero verbale” e della “censura”) e deve essere individuato dall’ente in modo istituzionale (ossia, a prescindere e comunque, anteriormente rispetto ad uno specifico procedimento disciplinare); b) tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall’u.c.p.d., mentre il capo della struttura in cui il dipendente lavora si limita a “segnalare” l’asserito addebito del dipendente all’u.c.p.d. (che potrà, poi, anche ritenere, in propria competenza, di non iniziare il procedimento disciplinare con la notifica della contestazione); c) il procedimento disciplinare instaurato da un soggetto o un organo dell’ente diverso dall’u.c.p.d. è illegittimo e, pertanto, la sanzione in tal modo irrogata è viziata di nullità in quanto il provvedimento è stato adottato in violazione di norma di legge inderogabile sulla competenza: in questa ipotesi, infatti, la norma determinatrice di competenza è espressione non solo di tecnica organizzativa, ma anche di una esigenza di giustizia (o almeno di garanzia della giustizia degli atti considerati), atteso che il legislatore ha stabilito che solo un determinato organo si trova nelle condizioni di poter rettamente iniziare e decidere in ordine ad un determinato provvedimento disciplinare, con la conseguenza che lo stesso provvedimento, se compiuto da altro organo o soggetto o struttura dell’ente, si connota di patente illegittimità ed i suoi effetti dovranno essere eliminati mediante il suo annullamento.

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La responsabilità disciplinare del lavoratore non può essere affermata in base ad accertamenti svolti in un processo penale cui il datore di lavoro non abbia partecipato – In base all’art. 654 cod. proc. pen. (Cassazione Sezione Lavoro n. 2643 dell’11 febbraio 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Toffoli).Il Giudice del Lavoro non può fondare l’affermazione della responsabilità del lavoratore, colpito da licenziamento disciplinare, su fatti accertati in un processo penale al quale il datore di lavoro non abbia partecipato. A norma dell’art. 654 cod. proc. pen., l’efficacia del giudicato penale nei giudizi civili ed amministrativi in cui “si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale” opera “nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale”. Deve ritenersi quindi che il legislatore non abbia inteso derogare al principio, di carattere generale, relativo ai limiti soggettivi del giudicato, secondo cui la cosa giudicata fa stato solo tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 cod. civ.). Del resto norme che, come quella in esame (che prevede l’efficacia in altri giudizi di meri accertamenti relativi ai fatti materiali), pongono eccezioni ai principi generali circa l’ambito di efficacia di un giudicato, devono formare oggetto di stretta interpretazione. 
               Del resto, il nuovo codice di procedura penale ha abbandonato il principio, cui era informato il codice precedente, dell’efficacia erga omnes degli accertamenti compiuti nel giudicato penale, delineando in maniera più articolata la possibile efficacia in altri giudizi (non penali) del giudicato penale e, in particolare, prevedendo la possibilità dei soggetti danneggiati dal reato di sottrarsi alla efficacia del giudicato di assoluzione, anche se posti in condizione di partecipare al giudizio penale, e disciplinando la sospensione dei giudizi civili per la pendenza del giudizio penale secondo regole non coincidenti con quelle relative alla possibile rilevanza extrapenale del giudicato penale. Può anche osservarsi che i casi in cui il nuovo codice di procedura penale prevede implicitamente l’efficacia del giudicato penale nei confronti di soggetti estranei al giudizio penale (pur se non posti in grado di parteciparvi) hanno specifiche e adeguate giustificazioni. E, in effetti, l’efficacia del giudicato di condanna nel giudizio per le restituzioni e il risarcimento del danno (art. 651 cod. proc. pen.) riguarda conseguenze dirette dell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato e mira all’adempimento da parte del condannato dell’obbligo  di porre rimedio agli effetti della sua condotta penalmente rilevante. D’altra parte l’efficacia del giudicato penale, sia di assoluzione che di condanna, nei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 653 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 27 marzo 2001 n. 97) trova specifica spiegazione nel carattere pubblico del soggetto datore di lavoro e della particolare efficacia che può attribuirsi conseguentemente al giudizio penale, nel quale l’accusa è sostenuta da un’autoità pubblica nell’interesse pubblico   
TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE Anche per l'ente pubblico, come per l'imprenditore privato, occorre fare riferimento alla dislocazione sul territorio delle strutture oggettive attraverso le quali viene erogato il servizio, giungendo ad identificare quale "unità produttiva" l'insieme di strutture, di personale e mezzi materiali dotato di autonoma rilevanza in relazione al servizio erogato. Consegue che in tema di pubblica istruzione, ciascuna scuola costituisce "unità produttiva", in quanto destinata con compiutezza a derogare il servizio in una particolare zona del territorio comunale, al fine di soddisfare le esigenze degli utenti della zona medesima. Dovendosi pertanto valutare tale trasferimento alla luce dell'art. 2103 c.c., è evidente che nell'ordine di servizio in questione risulta assolutamente carente il requisito delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, dato che il provvedimento richiama genericamente inderogabili esigenze connesse alle nuove mansioni. Quanto al periculum in mora è sufficiente ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale che lo ha ritenuto sussistere in re ipsa, dato che il disagio sotto il profilo lavorativo e della dignità professionale non è suscettibile di riparazione, neppure per equivalente, nel caso del successivo riconoscimento nel merito dell'illegittimità del trasferimento. Consegue che deve essere ordinato di reintegrare la ricorrente nell'originaria sede di servizio (Trib. Chiavari 27/2/99, pres. ed est. Diomeda)
In caso di trasferimento del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle esigenze tecnico-organizzative idonee a giustificare tale provvedimento, non potendo il disposto dell'art. 2103 c.c. essere derogato neppure da eventuali accordi, nazionali o aziendali, che autorizzino il trasferimento anche in assenza dei presupposti richiesti da tale norma (Trib. Roma 26 gennaio 2000 (ord.), est. Miglio
È ammissibile il ricorso alla procedura d'urgenza per impugnare un provvedimento di trasferimento, potendo individuarsi il pregiudizio imminente e irreparabile, laddove il trasferimento assuma il valore di sanzione disciplinare, nella lesione della dignità del lavoratore (Trib. Pordenone 21/10/00 (ord.), est. Costa)
Con la privatizzazione del rapporto di lavoro la pubblica amministrazione agisce con i  poteri e la capacità del privato datore di lavoro; pertanto è da escludersi che residui in capo ad essa un potere di autotutela, consistente nella revoca di un atto di gestione del personale per esigenze pubbliche; pertanto, la revoca del trasferimento deve essere qualificata come nuovo trasferimento, rispetto al quale si deve indagare la sussistenza delle "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" di cui all'art. 2103 c.c., applicabile alla fattispecie (Trib. Genova 26/5/00, est. Ravera)

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In caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora, necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente (Trib. Roma 26 gennaio 2000 (ord.), est. Miglio)
 

Ai fini dell’applicabilità dell’art. 2103 c.c., il trasferimento del lavoratore è configurabile tutte le volte in cui vi sia il passaggio dall’una all’altra unità produttiva senza che a tal fine possa attribuirsi rilevanza alcuna alla vicinanza tra i due luoghi di lavoro o all’appartenenza delle diverse unità produttive al medesimo complesso industriale (Pret. Pisa 16/12/98, est. Nisticò)

  Ai sensi dell'art. 13 SL la legittimità del trasferimento del lavoratore è subordinata alla sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (nella specie si è ritenuto illegittimo il trasferimento giustificato con la necessità di evitare il rischio che l'organizzazione del lavoro potesse essere compromessa da future ed eventuali assenze del lavoratore per malattia) (Pret. Monza 30/4/96, est. Dani)
  In caso di trasferimento del lavoratore, grava sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova dell'esistenza, sia con riferimento alla sede di provenienza che a quella di destinazione, delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il trasferimento medesimo (Pret. Milano 7/11/95, est. Santosuosso. In senso conforme, v. Pret. Milano 7/7/97; Pret. Milano 18/10/94, est. Porcelli)
  Ai sensi dell'art. 2103 c.c., le esigenze tecniche e organizzative, inderogabilmente previste quali presupposti di legittimità per il trasferimento del lavoratore, devono sussistere sia nel luogo di partenza che in quello di destinazione, con la conseguenza che in mancanza della prova dell'esistenza di tali esigenze il trasferimento del lavoratore deve ritenersi illegittimo (Pret. Milano 7/10/95, est. Vitali. In senso conforme Pret. Milano 24/1/95, est. Curcio; Pret. Nocera Inferiore 20/1/98, est.Viva)

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Ai sensi dell'art. 13 SL la legittimità del trasferimento del lavoratore è subordinata alla sussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive che devono essere verificate anche nell'unità di provenienza con riferimento alle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto e ivi svolte, senza che al riguardo possa assumere alcuna rilevanza l'assegnazione al lavoratore di mansioni superiori nell'unità di destinazione (Pret. Roma 6/2/95, est. Tatarelli)
  Il trasferimento del dipendente deciso per finalità punitive è illegittimo ove tale sanzione non risulti prevista dall’applicato contratto collettivo; ne consegue la condanna del datore di lavoro alla riammissione in servizio del dipendente presso la precedente sede di lavoro (Pret. Milano 24/12/97, est. Sala)
  Nel caso di trasferimento del lavoratore, il datore è obbligato, ai sensi dell’art. 2103 c.c., a portare a conoscenza del lavoratore le ragioni giustificative del trasferimento contestualmente alla comunicazione dello stesso (Pret. Parma 16/3/99 (ord.), est. Ferraù)
 

Ove il lavoratore richieda la precisazione dei motivi del trasferimento, l'inadeguatezza della relativa risposta da parte del datore di lavoro dà luogo all'invalidità del trasferimento (Pret. Milano 24/1/95, est. Curcio. In senso conforme, v. Pret. Frosinone 2/10/96, est. Cianfrocca)

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L’adozione di un provvedimento di trasferimento senza l’osservanza dell’informazione preventiva prevista dal Ccnl di categoria e l’impossibilità per il sindacato di esercitare il diritto di richiedere un incontro per esame, concreta un comportamento antisindacale ex art. 28 SL, in considerazione della lesione del diritto di informazione del sindacato, strumentale rispetto alla piena applicazione dell’attività e dell’immagine dell’organizzazione nei confronti dei lavoratori rappresentati, a prescindere dall’elemento soggettivo (Pret. Campobasso 8/10/98, est. Petti)
TRASFERTA Il trasferimento si distingue dalla trasferta per il carattere definitivo; la trasferta infatti, consiste in uno spostamento provvisorio e temporaneo dalla normale sede di lavoro, per sopravvenute esigenze di carattere contingente, con la certezza del rientro all’unità di partenza (Trib. Milano 30/7/97, pres. Ruiz, est. de Angelis)
T.F.R.  

Trattamento di Fine Rapporto

 

Il pubblico dipendente che avendo anzianità di servizio inferiore a un anno non ha maturato il diritto all'indennità di buonuscita a carico dell'Inpdap, ha diritto - in applicazione all'art. 2, 5° comma, L. 8/8/95 n. 335 - alla corresponsione del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 c.c. (Trib. Milano 8 marzo 2000, est. Frattin,)

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IL LAVORATORE PUO’ PROMUOVERE PIU’ GIUDIZI PER OTTENERE L’INCLUSIONE NEL T.F.R. DI DIFFERENTI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE – Non si verifica la preclusione da giudicato (Cassazione Sezione Lavoro n. 17754 del 21 novembre 2003, Pres. Mattone, Rel. Figurelli).
TRATTATIVE SINDACALI

Il Tribunale di Lamezia Terme ha il 26 gennaio 2000 disposto con propria ordinanza che gli organi politici (i Sindaci, gli Assessori, gli Amministratori) non possono far parte delle delegazioni trattanti. Tale determinazione parte dal presupposto che il D.lgs 29/93, art. 45, ha espressamente previsto  che la contrattazione integrativa debba svolgersi nei limiti previsti dai CCNL. .     

Ed infatti l’art. 10 del Contratto Nazionale dei lavoratori del comparto Regioni/Autonomie Locali stabilisce che la delegazione trattante di parte pubblica sia composta da “Dirigenti” e, ove mancanti, da “Funzionari”.  Vieppiù che il legislatore ha già, in maniera chiara, separato l’attività di indirizzo politico, appartenente ai Sindaci e agli amministratori e quella dei responsabili degli uffici, appartenente a Dirigenti o Funzionari.

TRATTENUTE FISCALI

Il lavoratore può chiedere direttamente all’amministrazione finanziaria il rimborso di trattenute fiscali non dovute, eseguite dall’azienda – Entro il termine di 18 mesi stabilito dalla legge - Ove il lavoratore ritenga che l’azienda abbia operato su somme versategli trattenute per imposte non dovute, egli potrà richiedere direttamente all’amministrazione finanziaria il relativo rimborso, in quanto tale facoltà non è riservata esclusivamente al datore di lavoro. La richiesta di rimborso dovrà essere avanzata nel termine di 18 mesi dall’effettuazione della ritenuta, in base all’art. 38 D.P.R. n. 602/1073 (Cassazione Sezione Tributaria n. 9714 del 21 maggio 2004, Pres. Papa, Rel. Ebner).
VISITA DOMICILIARE DI CONTROLLO L’assenza ad una visita di controllo domiciliare può dirsi giustificata solo dalla sussistenza di un motivo molto serio – L’insuperabile necessità di effettuare un determinato adempimento in orario ricompreso nelle fasce orarie di reperibilità -L’assenza ad una visita di controllo domiciliare può dirsi giustificata solo dalla sussistenza di un motivo molto serio, concretantesi nella insuperabile necessità di effettuare un determinato adempimento in orario ricompreso nelle fasce orarie di reperibilità. L’onere di fornire tale prova, ovviamente, è a carico del lavoratore il quale ne alleghi, a propria giustificazione, la ricorrenza. Ai fini della sussistenza di un giustificato motivo di assenza all’obbligo della visita domiciliare è necessario, laddove il lavoratore alleghi di essersi dovuto allontanare dal proprio domicilio per recarsi dal medico curante per una visita ambulatoriale, che il lavoratore dimostri sia la necessità di tale visita medica, sia l’assoluta impossibilità di rispettare le fasce orarie di reperibilità. Il lavoratore assente dal lavoro per malattia – ove deduca come giustificato motivo della non reperibilità alla visita di controllo domiciliare di avere nell’occasione, effettuato una visita presso il medico di fiducia – deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela della salute, una necessità dell’assenza dal lavoro quale mezzo per curare la malattia. E’ necessario, in altri termini che il lavoratore provi che la sua assenza è stata determinata da situazioni tali da comportare adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità (Cassazione Sezione lavoro n. 4247 del 2 marzo 2004, Pres. Dell’Anno, Rel. Filadoro).
Sebbene l'art. 6 del DM 15/7/86 stabilisca che il lavoratore che non accetta l'esito della visita di controllo è tenuto a eccepirlo, seduta stante, al medico sanitario, il lavoratore che non abbia sollevato tale eccezione può sempre agire giudizialmente per contestare le risultanze della visita medica di controllo (Trib. Parma 14 gennaio 2000, est. Vezzosi)
L’obbligo di reperibilità ai fini della visita domiciliare di controllo, nella previsione di cui all’art. 5, DL 12/9/83 n. 463 convertito nella L. 11/11/83 n. 638, resta escluso in presenza di un giustificato motivo di esonero del lavoratore dal rispetto dello stesso che prevale, pertanto, sull’interesse pubblico al controllo dello stato patologico da cui è affetto il soggetto. Il concetto di giustificato motivo richiamato dalla citata disposizione, non si identifica con lo stato di necessità o con la forza maggiore, ma è integrato, anche in presenza di un impegno serio e apprezzabile, da soddisfare con tempestività, e incompatibile con il rispetto delle fasce orarie (Trib. Napoli 18/3/97, pres. Nobile, est. Lorito)

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Qualora il lavoratore abbia esattamente indicato al datore di lavoro l'indirizzo della propria abitazione, non può farsi discendere l'irreperibilità alla visita medica di controllo dalla sola mancanza del suo nominativo sulla pulsantiera del citofono – per aver ignoti asportato la relativa etichetta adesiva all'insaputa del lavoratore - e pertanto deve ritenersi illegittima la sospensione del trattamento di malattia disposta dall'Inps (Pret. Milano 15/10/94, est. Sala)

 

N.B.: I testi delle norme e delle sentenze pubblicate non hanno carattere di ufficialità